Avezzano – È stata pubblicata l’ordinanza, a firma del sindaco Gabriele De Angelis, in cui si disciplinano i comportamenti da tenere per la tutela di Piazza Torlonia.
Premesso che:
all’interno del Centro della Città di Avezzano è presente un giardino monumentale, delle dimensioni di circa due ettari e mezzo, intitolato alla nobile Famiglia Torlonia, che nel 1875 aveva prosciugato il lago del Fucino, realizzato alla fine dell’Ottocento su progetto dell’Ing. Giulio Del Pelo Pardi a decoro del palazzo (semidistrutto dal terremoto del 1915) della medesima famiglia Torlonia;
all’interno del giardino sono presenti la fontana ottocentesca dei Torlonia, il monumento ai caduti realizzato da Ermenegildo Luppi ed il busto bronzeo raffigurante l’autore del definitivo prosciugamento del lago Fucino, Alessandro Torlonia;
Dato che:
questa Amministrazione, negli ultimi mesi, previo nulla Osta della Sovrintendenza, ha proceduto al restauro del giardino di Piazza Torlonia, investendo notevoli risorse finanziarie;
il restauro si è reso necessario per la situazione di assoluto degrado in cui versava l’intera area;
il restauro è consistito, tra l’altro, nella sistemazione del verde con la messa a dimora di 4.200 piantine di buxus sempervirens e di ligustrum vulgare nonché nella semina del prato su un’area di circa 12.500 mq;
Considerato che:
i lavori di riqualificazione sono stati ultimati in data 12 ottobre 2018;
in data 13/10/2018 è stata programmata la riapertura del giardino al pubblico;
gli agronomi e botanici che hanno prestato specifica consulenza professionale nel corso dei lavori, hanno sottolineato la necessità di garantire l’assoluta salvaguardia del patrimonio erbaceo, arboreo ed arbustivo, in quanto un uso improprio del giardino potrebbe compromettere l’attecchimento del prato e delle giovani piante di siepi, poiché l’uno e l’altro sono ancora troppo delicati, in quanto solo di recente messi a dimora;
il verificarsi di danneggiamenti costringerebbero l’Amministrazione ad intervenire nuovamente con ulteriori ingenti costi a carico della collettività;
In particolare, gli agronomi e botanici hanno raccomandato:
di evitare assolutamente, visto l’approssimarsi della stagione invernale, il calpestio del prato (essendo stato seminato da appena un mese) e gli attraversamenti delle siepi.
di evitare che gli animali possano urinare sui prati e sulle siepi perché, come già accaduto in passato, gli uni e le altre verrebbero certamente danneggiati a causa dell’azoto presente nelle urine;
Richiamati:
il D.lgs 267/2000;lo Statuto del Comune di Avezzano;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza urbana;
l’art. 650 c.p.;
Richiamati in particolare gli art. 3 e 14 del Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza urbana, che attribuiscono rispettivamente al Sindaco compiti di indirizzo in materia di sicurezza e qualità dell’ambiente urbano, protezione e tutela del verde, e di emanare apposite ordinanze per dettare norme di portata generale ed astratta, in materia di polizia amministrativa locale, anche al fine di prevenire ed eliminare situazioni contrarie al decoro urbano o poste in essere in violazione delle norme di cui al regolamento.
Ritenuto che in considerazione delle circostanze sopra evidenziate, sia necessario tutelare un così importante patrimonio storico, artistico e ambientale, e quindi opportuno dettare delle regole di comportamento, almeno fino alla adozione di uno specifico regolamento;
ORDINA
per le motivazioni in premessa, a partire dalla data di riapertura di Piazza Torlonia e fino all’approvazione dello specifico regolamento e comunque fino al 31 marzo 2019, in tutto il giardino, ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. c) del vigente Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza urbana, è vietato calpestare tappeti erbosi, prati, aiuole e altre parti sensibili del giardino, quindi uscire dai camminamenti e passare attraverso le siepi, sia alle persone sia agli animali.
Inoltre, ricorda, sempre con riferimento al Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza urbana, che nel giardino di Piazza Torlonia ed in tutte le aree verdi della città, è vietato, tra l’altro:
gettare sassi, rifiuti ed altro nella fontana monumentale [art. 26, comma 1 lett.a, b e c)];
manomettere e danneggiare con colpa la vegetazione [art. 90, comma 1, lett.a) del Regolamento);
utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età [art. 19, comma 1, lett. c)]
insudiciare e/o sporcare gli arredi e le aree, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare [art. 19, comma 1, lett. d)].
I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani e altri animali domestici debbono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
tutti i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una lunghezza non superiore a centimetri centocinquanta, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune se non diversamente stabilito;
i cani devono essere tenuti con guinzaglio ed i proprietari avranno l’obbligo di portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
All’accertamento della violazione delle statuizioni contenute nella presente ordinanza conseguirà la sanzione amministrativa prevista dalle corrispondenti disposizioni regolamentari violate ed in vigore, mentre per le fattispecie non previste dai vigenti regolamenti o disposizioni di legge, verrà applicata la sanzione amministrativa di € 200,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.