Gioia dei Marsi, pubblicato il Bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Gioia dei Marsi – E’ possibile presentare fino al 18 settembre 2017 la domanda per la formazione della graduatoria di assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica di nuova costruzione e quelli che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia
della graduatoria definitiva, al Comune di Gioia dei Marsi.

I requisiti per partecipare
i requisiti per la partecipazione al bando, a norma dell’art.2 L.R.96/96 e successive integrazioni e
modificazioni sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art.38 Legge n°40/98 comma 6° hanno diritto di partecipare al presente bando di
concorso, in condizioni di parità con i cittadini italiani, anche gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o
che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
b) residenza anagrafica, o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gioia dei Marsi,
salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali,
compresi nell’ambito territoriale comunale, oppure di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo comune. Si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
c) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ considerato adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell’art.21 della legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge 392/78 art.13, sia non inferiore a mq.45 per un nucleo familiare composto da una o due persone; non inferiore a mq.60 per tre o quattro persone; non inferiore a mq.75 per cinque persone; non inferiore a mq. 95 per sei persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata Legge 392/78, e con i seguenti parametri:
1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva: ( superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio).
45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4persone
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone ed oltre
2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
5. Coefficiente di zona edificata /periferica corrispondente ad 1,00 per tutti i Comuni.
6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all’anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l’alloggi non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l’alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, calcolato ai sensi dell’art.21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale limite massimo, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a Euro 15.853,63. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di Euro 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di Euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga e distinta riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi fiscalmente
imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultino dall’ ULTIMA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI e cioè quella relativa all’anno 2017 PER I REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO
2016 di tutti i componenti medesimi. Nel computo di reddito imponibile sono escluse le indennità
una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di
accompagnamento per i portatori di handicap.
g) non aver ceduto in tutto o in parte -fuori dai casi previsti dalla legge- l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere
c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del
bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il
requisito di cui alla lettera f deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite
vigente.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il
convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la
stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di
pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e formativa del nucleo
familiare, essere instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere
comprovata da certificazioni anagrafiche.
Per quanto concerne il nucleo familiare si deve tener conto, ai sensi dell’art.8 della L.R. 96/96 così come modificata dalla L.R. n°31/01,anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando, ai fini della determinazione del punteggio, alle condizioni e nei limiti sanciti dalla citata L.R. n°31/01.

Come e dove presentare la domanda
Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al Comune di Gioia
dei Marsi o utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune stesso e ritirabili presso
l’Ufficio Amministrativo del Comune – Piazza della Repubblica n.1 – nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle 13,00, oppure scaricati sul sito Internet:
www.comune.gioiadeimarsi.aq.it

Le domande scadono il giorno 18 settembre 2017

Per tutte le altre informazioni riguardanti i requisiti e le modalità di partecipazione, scarica il bando www.comune.gioiadeimarsi.aq.it.

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