Celano – In questi giorni sono stati attivati i nuovi cartelli segnaletici di colore verde che indicano la dicitura: “AREA PEDONALE NON ATTIVA – VARCO APERTO”. Questi segnali informano che, attualmente, è possibile accedere liberamente con i veicoli all’interno dell’area pedonale. Lo comunica il sindaco Settimio Santilli.
Dal 1° agosto, però, entreranno in vigore nuove restrizioni. In determinati orari, i cartelli cambieranno colore diventando rossi, con la dicitura: “AREA PEDONALE ATTIVA – VARCO CHIUSO”.
Questo cambiamento significherà che l’accesso con veicoli non autorizzati sarà vietato.
L’inosservanza di questa nuova regolamentazione comporterà sanzioni amministrative. Il controllo degli accessi sarà gestito attraverso un sistema elettronico che monitorerà il passaggio dei veicoli non autorizzati.
L’AREA PEDONALE riguarderà le seguenti aree con relative strade, periodi ed orari di divieto di accesso:
AREA A, DALLE ORE 00:00 ALLE 24:00 TUTTO L’ANNO:
* Via Luigi Giuliani (civici pari),
* Via Ciavattella,
* Via Sabotino,
* Via del Castello.
AREA B, DALLE ORE 22:00 ALLE 06:00 DAL 1 AL 31 AGOSTO:
* Via Luigi Giuliani (civici dispari),
* Supportico Magnante,
* Via Portanuova,
* Piazza San Giovanni,
* Vico Pantanello,
* Via Capo del Colle.
AREA C, DALLE ORE 22:00 ALLE 06:00 DAL 1 AL 31 AGOSTO:
* Corso Umberto I,
* Via Scalini,
* Vico Costanzo,
* Via San Giovanni,
* Piazza Regina Margherita,
* Largo Cavalieri di Vittorio Veneto,
* Via Don Giovanni Minozzi,
* Via del Castello,
* Via San Michele,
* Calata Vallone,
* Via Sant’Angelo,
* Via Adige.
AREA D, DALLE ORE 22:00 ALLE 06:00 DAL 1 AL 31 AGOSTO:
*Via Michele Carusi,:
*Via Vallone,
*Via Palmaretta.
Vengono tuttavia riconosciute deroghe all’accesso nell'”AREA PEDONALE” a:
veicoli di proprietà o in usufrutto o con contratti di acquisto-leasing o di vendita intestati a soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Celano in una delle strade ricomprese nella “AREA PEDONALE”, con la specifica che l’accesso è consentito unicamente per effettuare brevi tragitti al fine di ricoverare i veicoli all’interno delle proprie autorimesse o per raggiungere gli spazi di sosta;
veicoli aziendali in uso a soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Celano in una delle strade ricomprese nella “AREA PEDONALE”, in quanto ricevuti in comodato dal datore di lavoro in forza di un contratto di valido lavoro, anche per costoro con la specifica che l’accesso è consentito unicamente per effettuare brevi tragitti al fine di ricoverare i veicoli all’interno delle proprie autorimesse o per raggiungere gli spazi di sosta;
veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie residenti all’interno della “AREA PEDONALE” o dirette a fare visita a qualcuno residente in una delle strade;
veicoli al servizio di medici impegnati in visita domiciliare;
veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica, di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di concessione di occupazione di suolo pubblico all’interno della “AREA PEDONALE”, nonché veicoli in uso a soggetti che eseguono lavori per conto del Comune di Celano o altro servizio di pubblica necessità (aziende acqua, luce, gas, ecc.);
veicoli in uso ad aziende private cui sono stati commissionati lavori o consegne di merci da qualcuno dei residenti o dei titolari di attività (idraulici, fabbri, corrieri, fornitori, ecc.), purché il tutto sia risultante da titoli validi (fattura, ricevute fiscale, ecc.);
velocipedi e veicoli assimilati;
veicoli in servizio di Polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;
veicoli comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente in caso di necessità dagli Agenti in servizio della polizia, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del Codice della Strada.
Queste categorie di veicoli cui è stata riconosciuta una deroga al divieto di accesso, sono tutte e indistintamente soggette ALL’OBBLIGO della preventiva comunicazione ed accredito della targa con inserimento, ai fini autorizzatori, nel sistema di gestione dei varchi elettronici diretto dal Corpo della Polizia Locale, con la sola eccezione dei veicoli in servizio di Polizia e di pubblico soccorso e di quelli comunque autorizzati ai sensi dell’art. 43, c. 5, del Codice della Strada (l’accredito dovrà avvenire tramite compilazione e presentazione scritta di un apposito modulo predisposto dal COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA STAZIONE, con allegata copia della patente di guida del conducente, dei documenti di circolazione e di ogni altro atto necessario all’accredito quali, per esempio, i titoli di circolazione del veicolo dai quali si evinca l’intestazione, il contratto di acquisto-leasing o di vendita con patto di riservato dominio, di comodato e dell’annesso lavoro dipendente, nonché il permesso per disabili, le fatture e le ricevute fiscali di trasporto, ecc.).