Ancora problemi in campo in terza categoria. Stando a quanto riportato sul referto arbitrale dal direttore di gara, signora Aurora Amicuzzi della sezione di Avezzano, il Giudice Sportivo, avvocato Pierluigi Iannarelli assistito dal rappresentante A.I.A A.B. Francesco Carbone, ha ordinato la ripetizione della gara tra Cerchio e Real Marsi, sospesa il 9 febbraio 2025 al 17° minuto del secondo tempo dopo il lancio di una bomba carta da parte dei tifosi locali e una maxi rissa in campo tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre.
Nonostante l’arbitro abbia fermato la partita, non sono emerse condizioni di grave pericolo per lui. Le sanzioni prevedono un’ammenda di 400 euro e una gara a porte chiuse per il Cerchio, e 100 euro di multa per il Real Marsi.
La nuova data dell’incontro sarà stabilita dalla Delegazione Provinciale di L’Aquila. I fatti emergono dal comunicato numero 32 del 13 febbraio 2025 diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) – Delegazione Provinciale L’Aquila.
IL COMUNICATO
Il Giudice Sportivo, esaminato il referto ufficiale di gara nel quale l’Arbitro riferisce che:
- al minuto 14 del 2° tempo, a gioco interrotto, veniva lanciata dai sostenitori locali una bomba carta nei pressi della panchina ospite, provocando una forte esplosione ed un clima di tensione tra i sostenitori e i tesserati di entrambe le società, in campo e sugli spalti. In seguito a quanto descritto si generava in campo una rissa che coinvolgeva dirigenti e calciatori di entrambe le società, senza che l’Arbitro prendesse alcun provvedimento disciplinare.
- Al minuto 17 del 2º tempo l’Arbitro procedeva a sospendere la gara.
Considerato che i fatti, così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l’incolumità del Direttore di Gara, né si riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti.
Pertanto, appare ragionevole supporre che nell’occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l’incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, l’Arbitro non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili prima di decretare la sospensione della gara.
Per quanto sopra, questo Giudice non ravvisa la presenza di elementi per l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle/a società coinvolte/a, ritenendo invece di dover disporre la ripetizione dell’incontro. Visto l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA:
- Di disporre la ripetizione della gara in oggetto, demandando alla segreteria della Delegazione Provinciale di L’Aquila gli adempimenti conseguenti.
- Di infliggere alla Società Cerchio l’ammenda di Euro 400,00 e la disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori e tesserati.
- Di infliggere alla Società Real Marsi l’ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati.