Camping abusivi a Pescasseroli, per il Consiglio di Stato non ci sono dubbi: “Vanno demoliti”

Pescasseroli – “Lo scorso 24 aprile il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato avverso il provvedimento del Parco che disponeva l’esecuzione d’ufficio di un’ingiunzione di demolizione di 71 strutture, impropriamente mobil home, realizzate senza alcun titolo autorizzativo in un noto campeggio di Pescasseroli”. Lo scrive il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“Si tratta dell’ultimo capitolo di una lunga storia di lotta all’abusivismo edilizio iniziata nel lontano 2012, quando il Parco ordinò la rimozione delle presunte mobil home, che in realtà sono delle strutture ricettive fisse, collegate in modo stabile e permanente ai servizi tipici di una qualunque abitazione: acqua potabile, rete elettrica e fognaria. Iniziò un lungo braccio di ferro dinanzi ai giudici amministrativi, conclusosi con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 251 del 13.01.2022, che riconobbe il carattere abusivo delle strutture.

Dopo la decisione del 2022, l’Ente Parco ha provveduto, come previsto dalla legge, ad accertare la permanenza degli abusi che, malgrado il lungo tempo trascorso, non erano ancora stati rimossi e ad adottare, come previsto dalla legge, il conseguenziale provvedimento che disponeva l’esecuzione d’ufficio della demolizione.

Proprio quest’ultimo provvedimento ha originato l’ennesima impugnazione, questa volta con ricorso straordinario al Capo dello Stato, una procedura questa che, di fatto, viene decisa sempre dal Consiglio di Stato, mediante il rilascio di un parere vincolante.

Tra i vari motivi di ricorso, si sosteneva anche che la legalità dei manufatti si sarebbe potuta “recuperare” alla luce del sopravvenuto strumento urbanistico di Pescasseroli, il quale, diversamente che all’epoca della realizzazione del camping ab origine privo anche della necessaria destinazione urbanistica, identifica oggi l’area come campeggio/villaggio turistico.

La decisione del Supremo Consesso Amministrativo è arrivata di recente e, nel riconoscere la giustezza delle tesi sostenute dal Servizio Legale dell’Ente, ha ribadito che l’esecuzione d’ufficio della demolizione rappresenta un’attività doverosa e vincolata, priva di discrezionalità.

Non solo: l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato ha anche confermato che la sanzione demolitoria non mira a colpire il responsabile dell’abuso, bensì la cosa abusiva (la res, in gergo tecnico), di cui persegue la rimozione. La conseguenza, non di poco conto, è che tale sanzione “insegue” i manufatti abusivi chiunque ne sia l’odierno proprietario, a nulla rilevando che alcuni di essi siano stati venduti e non si trovino più nella disponibilità dei responsabili degli abusi.

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato ha altresì ricordato che la natura abusiva di una struttura deve essere valutata con riferimento alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della sua realizzazione, senza che possano rilevare le modifiche normative nel frattempo intervenute, le quali possono operare solo per l’avvenire – nel caso di specie, il nuovo Piano Regolatore comunale – che, per i progetti futuri, individuerebbe per l’area una destinazione astrattamente compatibile.
Per il Consiglio di Stato, quindi, non ci sono dubbi: i manufatti abusivi vanno demoliti”.

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