Niente risarcimento per la Santa Croce: aveva chiesto 3,5 milioni di danno

Canistro – É stata pubblicata in questi giorni la sentenza del Tar dell’Aquila n. 183, che definisce un ricorso introdotto nel 2019 dalla società Santa Croce srl per chiedere l’ottemperanza della sentenza del 31 dicembre 2018, con cui il Tar medesimo aveva annullato il provvedimento regionale di decadenza della società dalla concessione per la Fonte Fiuggino di Canistro. Abbiamo chiesto all’avvocato Salvatore Braghini, che ha seguito la vertenza per le due concessioni di Canistro sin dal 2015, di farci il punto della situazione.

  • Che cos’è esattamente il giudizio di ottemperanza?

Il giudizio di ottemperanza – spiega il legale – è attivato dal beneficiario di una sentenza per ottenerne l’integrale adempimento nei casi in cui la P.A. non la esegua spontaneamente.

  • Che cosa chiedeva la Santa Croce srl al TAR?

In questo caso, la Santa Croce mirava ad ottenere dalla regione Abruzzo il pagamento del risarcimento conseguente alla perdita dei profitti che la società avrebbe conseguito se avesse potuto sfruttare la Fonte Fiuggino.

  • La Fiuggino è una delle due fonti di Canistro con una minore portata d’acqua rispetto alla più grande Fonte Sant’Antonio Sponga?

Esattamente. Ma nonostante l’esigua portata, il Tar L’Aquila con la sentenza del 31 dicembre 2018, aveva definitivamente annullato il provvedimento di decadenza in quanto la Regione non aveva ottemperato all’ordine che lo stesso Tar, con la sospensiva del 22 novembre 2017, aveva impartito all’Ente di adottare un nuovo provvedimento di decadenza per integrare quello sospeso con una motivazione più articolata e rispondente alla documentazione prodotta dalla Santa Croce con l’originario ricorso avverso la decadenza.

  • E il risarcimento chiesto alla Regione?

Il risarcimento era stato chiesto dalla società in quanto lamentava i danni per non aver potuto imbottigliare l’acqua dalla fonte Fiuggino a causa del provvedimento regionale di decadenza, nel mentre la società era decaduta, nel 2015, dall’altra concessione della Sponga, con annullamento dell’aggiudicazione in suo favore a causa dell’irregolarità del DURC, e successivamente quel Bando era stato anche annullato con sentenza del gennaio 2016 dallo stesso Tar dell’Aquila in seguito al ricorso del Comune di Canistro.

  • Quindi, la sentenza di questi giorni, che cosa ha disposto, si parlava di un risarcimento a 6 cifre.

Il Tar ha stabilito che la Regione non dovrà corrispondere alla società nemmeno un euro, ed anzi, quest’ultima è stata condannata alle spese legali. Ciò in quanto, secondo il Tar, la società non ha provveduto, pur espressamente invitata dallo stesso Tar, a depositare documentazione contenente il volume delle vendite dell’acqua minerale a marchio ‘Santa Croce – Fiuggino’ estratta dal sito minerario in località Cotardo nel Comune di Canistro nel trimestre successivo al periodo compreso fra la notifica del provvedimento regionale del 21 agosto 2017 e l’ordinanza cautelare del 22 novembre 2017, con relativa indicazione del prezzo unitario medio corrisposto dalla clientela per l’acquisto di ogni unità di prodotto.

  • In pratica, il danno lamentato non è stato provato. É così?

Si. La società ha prodotto in giudizio fatture relative al secondo e non al primo trimestre successivo al periodo 21 agosto – 22 novembre 2017.

  • La Fonte Fiuggino è stata sempre sfruttata dalla società concessionaria?

Il Tar, nella recente sentenza, afferma di no in base ad una dichiarazione sostitutiva del 27.7.2018 a firma dell’amministratore unico della Santa Croce, con cui si attesta la ripresa dell’estrazione dell’acqua minerale Fiuggino soltanto dal 21.2.2018, mentre il periodo di decadenza dalla concessione regionale è coinciso con un più ampio periodo di interruzione dell’attività estrattiva risalente al 2008 e conclusosi, appunto, il 21 febbraio 2018.

  • L’interruzione dello sfruttamento è un altro motivo per cui non vi sarebbe stato alcun danno?

Il Tar afferma che non si configura il danno da perdita di profitti in quanto l’attività estrattiva era stata sospesa già prima dell’adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione, poi annullato, e non era ancora ripresa alla data in cui il Tribunale ha accolto la domanda cautelare avverso detto provvedimento del novembre 2017, con la conseguenza che il mancato sfruttamento del giacimento nel periodo dal 21 agosto 2017 al 22 novembre 2017 non è causalmente riconducibile al provvedimento regionale di decadenza dalla concessione.

  • Ora, che succederà avvocato?

La società potrebbe impugnare la sentenza al Consiglio di Stato, presso cui già pende l’appello proposto dal Comune di Canistro e dalla Regione in via incidentale, con cui l’Ente contesta proprio la parte della sentenza del Tar dell’Aquila del 2018 relativa al risarcimento del danno. Intanto, però, la regione può tirare un sospiro di sollievo, in quanto dall’operato del dirigente che ha firmato la decadenza non è comunque scaturito alcun danno per la società.

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