Avezzano – La vertenza è stata definita in questi giorni grazie ad un’ordinanza collegiale che conferma in pieno il provvedimento cautelare dell’agosto 2022, con cui il Giudice del Lavoro di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, aveva accolto il ricorso di un docente marsicano che chiedeva il riconoscimento del valore abilitante all’insegnamento del 24 crediti formativi universitari (CFU).
Il professore di scuola secondaria di II grado si era rivolto all’avv. Salvatore Braghini, legale della Federazione GILDA-UNAMS dell’Aquila, Sez. di Avezzano, per essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di I fascia (GPS), riservate al personale in possesso di abilitazione proprio in ragione del conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. Il ricorso d’urgenza era accolto dal Giudice del Lavoro ma dopo 15 giorni il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva presentato reclamo avverso l’ordinanza che disponeva l’inserimento del ricorrente in GPS I fascia.
Il reclamo è stato rigettato dal Collegio del Tribunale di Avezzano, presieduto dalla dr.ssa Maria Proia, e composto dalla dr.ssa Francesca Greco e, nelle vesti di Relatore, dal Giudice Caterina Lauro. Nel confermare l’orientamento della sezione Lavoro del Tribunale di Avezzano, il Collegio, dopo aver richiamato le disposizioni di legge che hanno regolamentato nel passato l’accesso all’insegnamento, ha evidenziato che “dalla lettura del d.lgs. 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso”.
Ha quindi posto a base del processo ermeneutico ragioni sia “di coerenza logico- sistematica” sia “evolutiva”, “da cui – si legge nell’ordinanza – se ne ricava come logica conseguenza che il possesso alternativo dei 24 CFU, sia stato equiparato dal legislatore all’abilitazione”, trovando ciò conferma “anche nell’equiparazione tra le competenze che si ottenevano in seguito alla frequentazione dei percorsi che consentivano di acquisire l’abilitazione e quelle che si conseguono dopo aver frequentato i corsi che riconoscono il conseguimento dei 24 C.F.U.”
Osserva ancora il Collegio giudicante che “L’abilitazione all’insegnamento, infatti, ha scopo di valutare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria all’insegnamento. Ebbene, tali competenze possono del pari ritenersi conseguite da coloro che abbiano ottenuto una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU”, tanto che l’esclusione del docente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze viene ad assumere carattere “irragionevolmente penalizzante”.
Ciò – aggiunge il Collegio – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130-2019, che nel pronunciarsi sulla costituzionalità dei percorsi abilitanti del decreto legislativo n. 59 del 2017 in ordine al dottorato di ricerca, ha precisato che detti percorsi “sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico–antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche che presentano la medesima finalità”.
La Relatrice dr.ssa Lauro, ha ritenuto infondate le argomentazioni sollevate dal Ministero nel reclamo – che insisteva sull’assenza di una disposizione di legge che riconoscesse espressamente valore abilitante al conseguimento dei 24 CFU unitamente alla Laurea – sottolineando in modo estremamente efficace ed acuto, che “non sarebbe ragionevole, come proposto dal ricorrente, considerare come requisito necessario l’abilitazione per l’accesso ai concorsi per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e stabilire un requisito ulteriore e diverso (secondo la prospettazione dell’amministrazione ricorrente) per il conferimento di incarichi a tempo determinato”.
“L’ordinanza – commenta l’avv. Salvatore Braghini della Gilda Insegnanti – è particolarmente importante poiché consolida un orientamento assunto dal Tribunale di Avezzano, al pari di molti altri Tribunali, in grado di restituire coerenza ad un sistema normativo e regolamentare altrimenti indecifrabile, allineandolo al quadro europeo; diversamente, infatti, risulterebbe del tutto incoerente, come osservato dalla recente ordinanza, ritenere necessari i 24 CFU ai fini della partecipazione ad un concorso per essere immesso in ruolo e poi considerarli non abilitanti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.