Esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per alcuni veicoli ibridi

Abruzzo – La Regione Abruzzo dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 19, comma 35, della L.R. 20.01.2021 n. 1, ha ampliato l’ambito dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019.

La legge regionale n. 1/2021 ha, infatti, esteso l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli e anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel, oltre a quelli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzina già previsti dalla precedente normativa.

Possono beneficiare dell’esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.

Tenendo conto anche delle agevolazioni tributarie già disposte con legge regionale n. 1/2019, il quadro delle esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli ibridi può essere sintetizzato come indicato nella tabella sotto riportata.

 

Anno di prima immatri-colazione

 

Annualità d’imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell’esenzione triennale

Elettrico Benzina (proprietari) Idrogeno Benzina (proprietari) Elettrico -Benzina (locatari) Idrogeno-Benzina (locatari) Elettrico-Diesel (proprietari e locatari) Idrogeno-Diesel (proprietari e locatari)
2019 2019

2020

2021

2019

2020

2021

2020 (*) 2020

2021

2022

2020

2021

2022

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021 2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

 

(*) Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all’art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all’immatricolazione stessa.

Come chiedere il rimborso: coloro che avessero comunque pagato la tassa automobilistica pur avendo diritto all’esenzione secondo quanto sopra indicato, possono farne richiesta di rimborso utilizzando il modulo Richiesta di rimborso – Pagamento non dovuto ( scaricabile da http://www.regione.abruzzo.it/content/tassa-automobilistica-quando-chiedere-il-rimborso), debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di riconoscimento.

Per informazioni circa gli aspetti applicativi del tributo è possibile contattare l’Ufficio Tasse Automobilistiche della Regione Abruzzo, sito in via Leonardo Da Vinci, 6, L’Aquila, telefonicamente ai numeri 0862/363765 e 0862/363766, nei giorni di martedì (dalle h. 15:00 alle h. 18:00), mercoledì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00), giovedì (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) o scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]

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