Quarantena per chi entra in Abruzzo dalle zone rosse, rischia il carcere chi la viola

Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti, chi viola la quarantena rischia carcere. L’ ipotesi è di un delitto colposo contro la salute pubblica.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), «salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica».

 

Disposizioni per chi entra in Abruzzo

Il vice Presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente , ha emanato l’Ordinanza n. 2 del 08/03/2020  (vedi allegato) per il contenimento del diffondersi del virus COVID 19 sul territorio regionale. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo  con decorrenza dalla data di oggi, 8 marzo 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena , Parma , Piacenza , Reggio Emilia , Rimini , Pesaro e Urbino , Alessandria , Asti , Novara , Verbano- Cusio-Ossola , Vercelli , Padova , Treviso , Venezia , hanno l’obbligo:

di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio sanitario competente  e , per i non residenti in Abruzzo, la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica dela servizio sanitario territorialmente competente ai seguenti recapiti:

al numero dell’Emergenza 118 per l’Asl 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila ;

al numero verde 800860146 per  l’Asl 2 Lanciano-Vasto- Chieti ;

al numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per la Asl 3 Pescara;

al numero verde 800 090 147 per l’ asl 4 Teramo;

Hanno l’obbligo inoltre di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario , mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e  di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi bisogna avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’ operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

La mancata osservata dell’ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650  c.p. se il fatto non costituisce più grave reato). K.S. 200308

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