Canistro – “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!” il principio filosofico, già noto ai tempi di Cicerone, pare ben poco osservato da alcuni funzionari della Regione Abruzzo, che sembrano non far tesoro delle esperienze vissute nel 2015 da altri colleghi, allorché, non brillando in cautela, aggiudicarono la gara e poi la concessione alla società Santa Croce nel mese di giugno (addirittura, in quel caso, in via definitiva) per poi revocarla a distanza di 4 mesi (ottobre 2015), a causa di accertamenti che verificarono l’irregolarità del D.U.R.C. aziendale” questa in sintesi la riflessione nella nota stampa del Sindaco del Comune di Canistro, dr. Angelo Di Paolo nella nota inviata in redazione.
Così integralmente nella nota:
“L’iniziativa da parte del dirigente del servizio di procedere, con determina (25/173) del 5 luglio, all’approvazione della Proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, lascia alquanto perplessi. Il titolare pro tempore del Servizio regionale competente, infatti, è addivenuto ad assumere il provvedimento nonostante siano in corso accertamenti sulla società – si legge nell’atto stesso – “circa la sussistenza dei requisiti di regolarità amministrativa prevista dalla gara, ed in particolare, della verifica della regolarità fiscale del partecipante alla gara procedente con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente Santa Croce S.R.L.”.
“In pratica, la Regione Abruzzo si trova in una situazione molto simile a quella di 5 anni or sono, allorché a distanza di 4 mesi, il dirigente pro tempore fu costretto ad adottare un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva del 23 giugno 2015. L’aggiudicazione avvenne, dunque, pur essendo la Regione in attesa degli accertamenti sulla regolarità del DURC e, persino, in quella circostanza, ben consapevole della pendenza del ricorso avverso il Bando di gara proposto dal Comune di Canistro, poi accolto dal Tar dell’Aquila. Ed oggi è il Tribunale di Avezzano che, nelle due sentenze pubblicate in concomitanza con la determina di aggiudicazione (la n. 136 e la n. 138 del 8 luglio), ripercorre le tappe della vicenda al fine di esplicitare i motivi sottesi alla condanna della società a corrispondere a 39 suoi ex lavoratori la retribuzione lorda da settembre 2016 a febbraio 2017, ferie non godute, ex festività non godute, r.o.l. non goduti, permessi, t.f.r. maturato e rimasto in azienda ovvero, in alcuni casi, per la quota versata al fondo Alifond, bonus IRPEF. Il Giudice del lavoro, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, scrive, infatti, che “Sorgente Santa Croce S.P.A. era titolare della concessione sulla Fonte S. Antonio – Sponga dal 1979, in scadenza al 4.10.2015; Sorgente Santa Croce S.P.A. si aggiudicava provvisoriamente la gara pubblica indetta nel 2015 dalla Regione Abruzzo per l’affidamento della nuova concessione; nondimeno tale aggiudicazione veniva revocata dalla Regione in data 14.12.2015 a motivo di irregolarità del DURC dell’odierna opponente” continua il Sindaco.
“Si badi bene” dichiara ancora Di Paolo “il Tribunale di Avezzano non solo ha accolto il ricorso degli ex lavoratori, ma ha rigettato la domanda riconvenzionale della società, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante – a giudizio di quest’ultima – dall’illegittima attività di “picchettaggio” svolta dai lavoratori nel periodo dal 26.10.2016 al 11.11.2016, che avrebbe impedito l’ingresso nello stabilimento e l’uscita dallo stesso di dipendenti nonché di automezzi carichi di merce ed altri materiali, determinando, conseguentemente, il totale fermo della produttività e dell’organizzazione aziendale. Il Giudice del lavoro ha respinto la richiesta della società precisando che la perdita della concessione fu esclusiva responsabilità della società: “Sennonché, la perdita di tale titolo concessorio deve ritenersi fatto senz’altro imputabile a Sorgente Santa Croce S.P.A., la quale, pur essendo risulta vincitrice nella gara indetta dalla Regione nel 2015, si è, tuttavia, vista revocare l’aggiudicazione provvisoria per irregolarità contributive rilevate dalla stessa stazione aggiudicatrice”.
Ed ancora Di Paolo: “Il duro scontro giudiziale, che costerà centinaia di migliaia di euro alla Santa Croce (oltre ai circa 50.000 euro di spese legali), potrebbe essere, dunque, l’occasione per rivedere l’album di famiglia e rammentare cosa accadde 5 anni or sono. Sappiamo, inoltre, che in aggiunta ai cospicui debiti nei confronti del Comune di Canistro, oggetto di accertamento definitivo, sulla società in parola grava ancora la misura cautelare del sequestro per l’ammontare di 20 milioni, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, per la contestazione di 13 milioni di euro sottratti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi (IRES, IRAP, ritenute alla fonte) relative agli anni dal 2008 al 2013 con deferimento all’A.G. di Avezzano per i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater del D.lgs. 74/2000 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); sequestro esitato da lunghe e scrupolose attività d’indagine che venivano estese all’accertamento di tutte le posizioni debitorie della società nei confronti del Fisco, anche in considerazione delle risultanze di pregresse attività ispettive svolte nei suoi confronti da parte della Direzione Regionale Abruzzo e della Direzione Provinciale di L’Aquila dell’Agenzia delle Entrate. I tempi del procedimento amministrativo di aggiudicazione sono importanti, per carità! Ma è pur vero che il possesso dei requisiti amministrativi, con riferimento alla regolarità fiscale, devono sussistere al momento della presentazione della domanda di gara, durante e dopo. Tanto ci dice il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2776 del 30 aprile scorso, “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. …i commi 4 e 6 dell’art. 80 del codice dei contratti, costituiscono norme speciali poste a salvaguardia della stazione appaltante nell’avere un contraente privato cui non siano attribuibili mende nel campo fiscale e contributivo, ma soprattutto che tale situazione di regolarità permanga sempre, ossia dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e fino a tutta la durata delle prestazioni contrattuali, quindi senza distinguere il momento dell’aggiudicazione, pur momento topico dell’intera procedura”.
“Logica avrebbe voluto, dunque, che prima si fossero ultimati gli accertamenti, e, soltanto poi, asseverata la regolarità della posizione amministrativa e contributiva, si fosse proceduto ad accettare la proposta di aggiudicazione! Tanto più che è lo stesso dirigente regionale ad affermare nella determina del 5 luglio scorso che “si è in attesa dei chiarimenti dell’operatore economico Santa Croce SRL mediante produzione di documentazione probante la regolarità fiscale, in relazione alle informazioni acquisite dalla stazione appaltante. Ma tant’è. Vedremo gli sviluppi. L’interesse di tutti, d’altronde, è il rispetto della legge! Speriamo solo non si tratti dell’ennesimo “buco nell’acqua!” I lavoratori, in primis, non lo meritano!” conclude il Sindaco.