Avezzano, nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.)

Avezzano – Di seguito il comunicato stampa del Comune di Avezzano sul nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.).

Per opportuna informazione si comunica che con deliberazione adottata con i poteri del Consiglio comunale in data 4 settembre 2020, il Commissario Straordinario ha adottato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.).

L’approvazione del nuovo disciplinare si è resa necessaria al fine di adeguare e rendere compatibile con la sopravvenuta riforma nazionale la disciplina di dettaglio a oggi vigente per il Comune di Avezzano in tema di imposta sugli immobili.
Infatti la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione della IUC e ha contestualmente introdotto una nuova disciplina per l’imposta municipale propria (IMU).

I punti salienti della nuova disciplina che, nella sua generalità ricalca pedissequamente quella precedente sono:

  1. Fusione dei due tributi comunali IMU e TASI in un’unica imposta denominata IMU
  2. Il Presupposto impositivo e di fatto lo stesso e si concretizza nel possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Avezzano, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e diretta l’attività dell’impresa, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
  3. I soggetti passivi anch’essi sono sostanzialmente gli stessi dell’IMU precedente e, in particolare sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, con il relativo l’obbligo di rendere pubblici, attraverso la trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 del codice civile, i contratti che costituiscono o modificano i suddetti diritti reali di godimento. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Punti salienti del Regolamento sono :

  1. all’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616″
  2. E’ stata introdotta una norma volta a semplificare i rapporti con i contribuenti che recita:

“Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d’imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;

b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;

c) effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;

d) effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari.

Un’altra norma introdotta a favore del contribuente 6 la seguente:

“Su specifica istanza del contribuente e possibile richiedere l’autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell’imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successive e fino ad esaurimento del credito d’imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d’imposta.”

Tutte le agevolazioni e riduzioni già esistenti sono state confermate dalla delibera Commissariale.

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