Abruzzo – Con l’ordinanza n. 87/2020 il Presidente della Regione Abruzzo definisce le nuove modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi. Nel testo del provvedimento, infatti, si stabilisce che dal giorno di giovedì 24 settembre 2020 è autorizzata la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale.
Devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) la presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da pre-assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento;
b) ogni spettatore ha l’obbligo di occupare, per l’intera durata della competizione o dell’evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
c) tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti – va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
d) fermo l’obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto e a quelli al chiuso, rispettivamente nel numero di 1000 e di 700 persone. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dal soggetto gestore dell’impianto in base alla capienza degli spazi disponibili, in modo che sia assicurato il distanziamento interpersonale di cui alla precedente lettera c) ed evitato l’affollamento nelle fasi di accesso/deflusso all’impianto;
e) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell’evento, se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
f) deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti;
g) il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l’accesso del pubblico all’impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d’ingresso;
h) è vietato introdurre all’interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale;
i) il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all’assistenza al pubblico e al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell’ambito dell’impianto;
j) è obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine dello stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all’assistenza al pubblico;
k) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L’attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell’evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
l) i soggetti gestori, in caso prevedano il superamento del limite massimo di 1000 spettatori negli impianti all’aperto e di 700 spettatori negli impianti al chiuso, sono tenuti a redigere un “Piano Operativo – Emergenza COVID-19” contenente adeguati dettagli sulla scelta operata e sulle relative soluzioni tecniche e gestionali che verranno adottate, qualora detto Piano sia approvato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo che si avvarrà, in tale attività, del parere del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020;
m) resta comunque in capo al gestore dell’impianto la responsabilità circa l’eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nell’ordinanza, nell’ordinanza n. 78/2020 e nei vigenti DPCM e protocolli relativi all’emergenza sanitaria da COVID-19.