“Può parlarsi di una pronuncia memorabile, in quanto il Tar Lazio ha invertito la sua tendenza non rendendo più necessario appellarsi al Consiglio di Stato per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione estera in Italia”. La dichiarazione è rilasciata alla nostra Redazione dall’avvocato Salvatore Barghini, che commenta con soddisfazione la vittoria conseguita a beneficio di una docente marsicana, la quale, dopo aver affrontato alti costi economici e rilevanti sacrifici per conseguire in Romania l’abilitazione all’insegnamento di discipline musicali nella Scuola Media e nel Liceo Musicale, nel settembre scorso si era vista recapitare ben 5 decreti di rigetto delle istanze di riconoscimento in Italia dell’abilitazione estera.
La docente, che nel frattempo era risultata anche vincitrice di concorso, rischiava di perdere tutto: retrocessione nelle graduatorie dei non abilitati e soprattutto l’agognata nomina in ruolo.
Infatti, nonostante l’accantonamento del posto vinto nella selezione regionale dall’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo in attesa della convalida dell’abilitazione da parte del Ministero dell’Istruzione, con il rigetto delle istanze sarebbe venuta meno anche l’immissione in ruolo.
Nei giorni scorsi, però, i legali della docente, gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, le comunicavano la decisione del Tar di annullare i provvedimenti impugnati sul presupposto che il Corso post-universitario seguito dalla ricorrente presso l’Università statale di Iaşi “George Enescu” e il conseguente titolo idoneativo all’insegnamento rilasciato dalla Romania, Paese membro dell’Unione Europea, risulta pienamente abilitante all’insegnamento nel Paese di rilascio ed in Italia.
In particolare – osserva il Collegio giudicante – “una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania il diniego … si porrebbe in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno“.
“In buona sostanza – spiega l’avvocato Braghini – i Giudici hanno rilevato che il rigetto del riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Romania determina un’insanabile disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine viene riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa. E ciò, evidentemente, non è accettabile. Ora, dunque, nessun ostacolo si frappone all’immissione in ruolo della docente”.