Balsorano – Il 14 agosto, con sentenza del TAR n.332/2018, è stato accolto il ricorso proposto dai genitori del comune di Balsorano contro lo spostamento della scuola media al comune di San Vincenzo valle Roveto.
Di seguito la sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2018, proposto da
Carmen Persia, Anna Maria Gemmiti, Divina Tuzi, Francesca Fantauzzi, Marco Scacchi, Maurizio Tuzi, Catia Fantauzzi, Simona Venditti, Anastasia Durazza, Giuliana Perruzza, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Lopardi e Paola Tordone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Lopardi in L’Aquila, via Beata Antonia 14;contro
Comune di Balsorano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Jacopo Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Avv. Angelini in Avezzano, via Molise n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia provvedimento Prot. N. 55 del 21 ottobre 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Balsorano in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe i ricorrenti insorgono avverso il provvedimento prot. numero 55 del 21/10/2017, pubblicato sull’Albo Pretorio del sito informatico del Comune di Balsorano a partire dal 27/10/2017, fino all’11.11.2017, avente ad oggetto la proposta di indirizzi dei Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto per il riordino dei plessi dell’Istitutivo Comprensivo Statale di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, con cui si delibera di esprimere una ipotesi di allocazione dei servizi e della popolazione scolastica tra i Comuni di Balsorano e di San Vincenzo Valle Roveto, quale soluzione ottimale per la formazione del “Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed ampliamento offerta formativa”.
Si è costituito il Comune di Balsorano resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 38/2018, questo collegio “Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare va rigettata non risultando sorretta dal prescritto periculum in mora, esprimendo la delibera gravata una “ipotesi di allocazione dei servizi e della popolazione scolastica tra i Comuni di Balsorano e di San Vincenzo Valle Roveto, secondo il seguente indirizzo di massima”, eventualmente operativa dal prossimo anno scolastico;”, respingeva la domanda di tutela cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza dell’11 luglio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene di procedere, in primo luogo, allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente in relazione alla asserita violazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 104/2010, per non avere, i ricorrenti, notificato il ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ritiene di poter individuare l’esistenza di più soggetti controinteressati, ovvero il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale della Provincia dell’Aquila e l’Istituto Comprensivo di Balsorano-San Vincenzo Valle Roveto.
L’eccezione non è fondata e deve essere disattesa.
Nel processo amministrativo, invero, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio.
Nel caso di specie, le Amministrazioni che secondo il Comune resistente assumerebbero la qualifica di controinteressati in senso tecnico, in realtà, non sono tali in quanto difetterebbe, nei loro confronti, l’elemento sostanziale.
Invero il provvedimento impugnato non attribuisce loro alcuna situazione giuridica di vantaggio in via diretta.
È altresì infondata l’eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti.
È, infatti, innegabile l’ascrivibilità in capo ai ricorrenti di una posizione giuridica soggettiva tutelata e lesa dal provvedimento impugnato che, sebbene qualificato come mera proposta da parte dell’Amministrazione, viene portato ad esecuzione modificando l’articolazione dei plessi scolastici anche in assenza di ulteriori provvedimenti esecutivi. La stessa Amministrazione ricorrente afferma che “L’evento dell’accorpamento e tutti gli atti utili al fine di conseguire questa scelta operata dai due Comuni è già produttiva di effetti sebbene ancora nella fase primigenia, nella fase di iniziativa”.
Sussiste, in ultima analisi, la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità, che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Nel merito il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’incompetenza della Giunta comunale all’adozione del provvedimento impugnato.
In particolare si evidenzia una violazione delle competenze consiliari e che la violazione sia pacificamente ammessa e ribadita nella stessa deliberazione n. 55, dove si parla della “necessità di regolamentare tale proposta fra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo V.R.”. Sarebbe notorio, infatti, che la regolazione dei rapporti tra comuni diversi e, più in dettaglio, lo svolgimento “in modo coordinato” di “funzioni e servizi” passa necessariamente attraverso l’istituto della convenzione (art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Altrettanto noto ed incontrovertibile sarebbe che, secondo la legge (ved. art. 42, comma 2, lett. c) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267) la competenza in materia di convenzioni tra comuni è riservata in maniera tassativa al Consiglio comunale.
La censura è fondata e deve essere accolta.
L’art. 42, d.lgs. 267/2000, delimita la competenza del Consiglio comunale agli atti fondamentali, tassativamente indicati, nella misura in cui si traducono nell’espressione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la Giunta ha una competenza generale e residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi (Cons. Stato, sez. V, n. 338 del 2012; sez. V, n. 6982 del 2010; sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058).
Ne discende che tra i poteri della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 107 del Testo Unico degli Enti Locali, rientrano quelli relativi all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108.
Nel caso di specie il collegio osserva come, ai sensi dell’art. 48, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sia <<di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio>>; e che rientrino nella competenza generale e residuale della Giunta <<tutti gli atti relativi alla organizzazione del personale del Comune […], in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio comunale>> (T.a.r. Lecce, II, 5 settembre 2012, n. 1460).
La scuola eroga un servizio pubblico e la relativa organizzazione, quando si tratta di scuole gestite da enti locali, compete, al Consiglio Comunale, per quanto riguarda l’espressione degli indirizzi fondamentali di programmazione (art. 42 D.Lgs 267/00) e alla Giunta per le scelte che, pur avendo natura politico – programmatica, costituiscono attuazione degli indirizzi consiliari.
Vertendo il provvedimento impugnato ad indirizzi fondamentali di programmazione in materia di organizzazione del servizio scolastico, la competenza all’emanazione dello stesso deve essere riconosciuta al Consiglio comunale e non alla Giunta.
Per i motivi suesposti, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della controversia rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Mario Gabriele PerpetuiniIL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi