Avezzano – I consiglieri comunali di Avezzano Roberto Verdecchia, Cristian Carpineta e Domenico Di Berardino in relazione alla vicenda giudiziaria instaurata nel lontano anno 1986 tra la società “Gielle S.a.s.” ed il Comune di Avezzano, nella quale il capoluogo marsicano vanta un credito di oltre un milione di euro più interessi nei confronti della Gielle S.a.s., hanno chiesto formalmente lumi su come il comune intende procedere e lo hanno fatto attraverso un’interrogazione formale indirizzata al presidente del consiglio comunale. Si è chiesto all’assessore competente di esprimere verbalmente, durante il consiglio comunale, i dettagli sui tempi e sulle modalità di riscossione di questo importante somma.
A fronte di ciò, i consiglieri sottolineano gli effetti positivi che tale riscossione potrebbe avere per le casse del comune e per la città tutta,
“ la somma richiesta consentirebbe alla nostra amministrazione il completamento di svariate opere urbanistiche o l’inizio di molte altre a beneficio dell’intera comunità avezzanese,”.
I consiglieri esprimono preoccupazione sul fronte del silenzio della parte debitrice puntualizzando sul modo di recupero che il comune vuole perseguire per far valere i propri diritti, puntando anche al “portafoglio” dei professionisti che hanno incassato le spese legali, “quindi, stante l’importo da recuperare e la delicatezza della situazione che il caso impone, essendovi stato sino ad oggi il concreto interesse di procedere, da parte dell’Amministrazione Comunale, al ristoro dell’intera somma, sia in relazione a quella liquidata per i danni a favore della “Gielle s.a.s.” società in liquidazione pari ad € 949.355,70 e sia nei confronti dei professionisti che si sono visti ricevere la somma di € 64.981,10 a titolo di spese legali, in virtù dell’attuale del silenzio della parte debitrice e l’approssimarsi della scadenza dell’atto di precetto (90 giorni) è doveroso domandarsi se e con quali modalità si voglia procedere”
Queste le tappe importanti della vicenda così come riportate nell’interrogazione protocollata al comune di Avezzano:
- sentenza n.100/2009 del Tribunale Civile di Avezzano, confermata con aggravio di spese a carico dell’Amministrazione Comunale dalla sentenza n. 344/2013 della Corte d’Appello di L’Aquila, entrambe oggetto di annullamento senza rinvio dalla sentenza n. 3542/2017 della III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande proposte dalla “Gielle s.a.s.” e quelle “del Comune di Avezzano”, in merito alla restituzione degli importi pagati dalla stessa;
- a fronte di ciò, a seguito dell’annullamento della Suprema Corte con la citata sentenza, si è reso necessario il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., attraverso il quale l’Amministrazione otteneva il provvedimento di accoglimento attraverso l’ordinanza del Tribunale Civile di Avezzano nel contenzioso nr. 55/2018 del 09.10.2018, con determinazione della somma da percepire a favore dell’ente nella misura di euro 1.014.336,80 oltre interessi legali al tasso legale;
- in data 17.05.2013 la “Gielle s.a.s.” (società in liquidazione dal 08.01.92) a mezzo dei propri difensori Avv. Elisabetta DE TOLLIS, Avv. Alessandro GIFFI e Prof. Bruno CAPPONI (quest’ultimo anche difensore nel periodo luglio 2017 febbraio 2018 del Comune di Avezzano avverso il ricorso al Tar ed al Consiglio di Stato in relazione alla vicenda della c.d. “anatra zoppa” in aperta violazione al codice deontologico, visto che ha assistito la società di capitali – seppur in liquidazione – contro il medesimo Comune dal 20I3 all’anno gennaio 2018), a seguito delle prime due sentenze, notificava debito atto di precetto per € 949.355,70 somma che veniva pignorata presso la tesoreria del Comune di Avezzano, ed accreditata sul c/c della “BANCA DELL’ADRIATICO s.p.a.”;
- la società “Giel/e s.a.s. “, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione III sezione n. 3542/2017, in relazione alla successiva lettera di messa in mora del Comune di Avezzano del 1/9 giugno 2017 n. prot. 28424, non riteneva di ottemperare a tale invito, per cui rimaneva morosa per le appropriazioni di somme oggi non più dovute a nessun titolo, e ciò in ragione delle richiamate sentenze, ed in modo particolare quella della III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione, con specifico riferimento all’ordinanza n. 55/2018 del 09.10.2018 del Tribunale Civile che ha statuito la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nella misura di euro 1.014.336,80;
- da ultimo si è appreso dal preposto ufficio legale che con atto di precetto del 30 gennaio 2019 regolarmente notificato alla società Gielle S.a.s., l’ufficio legale del Comune di Avezzano ha avanzato debita richiesta di restituzione delle somme di cui all’ordinanza nr. 55/18, introitata dalla Gielle s.a.s.
Ecco l’articolazione delle tre domande oggetto interrogazione:
- se, in caso di mancata risposta o risposta negativa della parte debitrice, l’amministrazione intenda procedere e con quali modalità alla ricerca del dovuto da parte della società in liquidazione in virtù delle visure già effettuate dall’ufficio legale che – oggi – non consentono il pieno recupero del quantum dovuto;
- se, in caso di esecuzione negativa e quindi di mancata restituzione della somma a favore della pubblica amministrazione, vi sia concreto interesse di perseguire il legale rappresentante – nella sua qualità di liquidatore della società anche con altre forme di azioni contemplate dal nostro ordinamento meglio specificate con il d.Igs n. 14/1019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza);
- se, in considerazione della “”naturale tracciabilità del denaro”” pervenuto alla Gielle s.a.s. (ricordiamo società in liquidazione dall’08.01.92) somme accreditate a mezzo del bonifico del 9-14 maggio 2013, l’amministrazione vorrà valutare e considerare le possibilità di procedere a richiedere misure cautelari reali previa azione da porre in essere presso l’Autorità Giudiziaria competente e ciò, in considerazione che la società è in liquidazione volontaria, che le some risultano essere state introitate nel maggio 2013 e che le stesse risultando es entrate a seguito di un rimborso giudiziario dovevano essere riportate nei bilanci societari.