Associazioni di volontariato, Bracco (Regione): “Stop pagamento bollo auto”

Regione. “Il “sistema Italia” non riesce a garantire tutti i servizi di cui i cittadini bisognosi (disabili, anziani e persone con handicap mentali su tutti) hanno realmente necessità. A tale situazione deficitaria cercano di mettere riparo, fra mille difficoltà non solo economiche, le centinaia di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale”.

Così ha esordito il Consigliere regionale Leandro Bracco contestualizzando la sua nuova proposta legislativa che vede come protagoniste le associazioni di volontariato.

L’ultima indagine svolta dall’Istat riguardo proprio le attività di volontariato risale al 2013. Da questo studio, che ha preso in considerazione un campione di circa 19mila famiglie, è emerso che sono oltre sei milioni gli italiani che nel 2013 hanno prestato un’attività di volontariato a titolo gratuito.

La maggior parte di essi (oltre 4 milioni) lo ha fatto all’interno di organizzazioni mentre i restanti 2 milioni in maniera personale al di fuori della “prassi tradizionale”.

Il tasso di volontariato è pari al 12,6% della popolazione: un italiano su 8. Era il 6,9% nel 1993 e il 10% nel 2011. “Questi dati – ha aggiunto Bracco – rendono l’idea in modo cristallino della rilevanza e grandezza del movimento del volontariato in Italia, movimento a cui tuttavia non è riconosciuta, soprattutto a livello finanziario, il giusto rilievo. Infatti, come specificato dall’articolo 5 della legge 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il proprio funzionamento da contributi degli aderenti, di privati o dello Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzate però a sovvenzionare solamente specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, il 5×1000 (solamente per quelle organizzazioni di volontariato che abbiano inoltrato la relativa domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate) e la raccolta fondi”.

“Nonostante le possibilità di finanziamento siano molteplici – precisa l’esponente di Sinistra italiana – la realtà ci dice che la maggior parte di tali organizzazioni ha difficoltà notevolissime nel reperire i fondi necessari a garantire, alle persone bisognose, servizi di vitale importanza. Questo progetto di legge, pertanto, cerca di offrire agli organismi di volontariato abruzzesi un aiuto che consiste nell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale (bollo) a beneficio di una delle autovetture di cui le organizzazioni interessate siano eventualmente proprietarie. Dunque lo scopo della proposta legislativa è quello di estendere l’esenzione a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro (settore Sicurezza sociale) previsto dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1993″. La nuova norma – specifica Bracco – non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, ma è certo che la sua entrata in vigore creerebbe una diminuzione, seppur minima, del gettito fiscale annuale derivante dalla riscossione della tassa automobilistica. Tale decremento viene quantificato in complessivi 22.200 euro pari a 150 euro (costo medio tassa automobilistica per ogni singola autovettura) moltiplicato per 148 (numero delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale)”.

Densa di significato l’affermazione con la quale Leandro Bracco termina la presentazione della sua proposta legislativa: “E’ giunto il momento che la Regione Abruzzo dia attuazione a quanto previsto dall’articolo 2 della Carta costituzionale ossia che si riconosca nel principio di solidarietà sociale uno dei valori fondanti dell’ordinamento giuridico nazionale. Con un piccolo gesto che però riveste un altissimo significativo etico la nostra regione ha la concreta possibilità di dimostrare di sostenere e promuovere il lavoro nobile ed encomiabile svolto delle numerosissime organizzazioni abruzzesi di volontariato”.

Norme in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro previsto dalla legge regionale n. 37 del 12.08.1993 nel settore Sicurezza sociale

Art. 1

(Finalità)

1.     La Regione Abruzzo, in ossequio all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana che riconosce nel principio di solidarietà sociale uno dei valori fondanti dell’ordinamento giuridico nazionale, promuove e sostiene:

a)     tutte le associazioni di volontariato che a livello regionale sono impegnate nell’assistenza e cura delle persone affette da malattie fisiche e psichiche, nella tutela della famiglia, nella salvaguardia e tutela della vita umana in genere,  nella tutela della natura e degli animali, nell’organizzazione di attività culturali, didattiche e sportive.

Art. 2

(Oggetto)

1.     La presente legge garantisce a decorrere dal 2017 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale a tutte quelle organizzazioni di volontariato che, proprietarie di automobili utilizzate nello svolgimento dei loro fini istituzionali, sono in possesso, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dei requisiti indicati nel successivo articolo 3.

Art. 3

(Requisiti per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1.     Ha diritto all’esenzione di cui al precedente articolo 2 l’organizzazione di volontariato che, all’entrata in vigore della presente legge, possiede i seguenti requisiti:

a)    è proprietaria del veicolo per il quale si chiede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

b)    ha sede nel territorio della Regione Abruzzo;

c)    è iscritta al registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale n. 37 del 12.08.1993, settore Sicurezza sociale.

2.     L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale è limitata a un solo veicolo per ogni organizzazione di volontariato. Il predetto autoveicolo deve essere obbligatoriamente iscritto al Pubblico Registro Automobilistico ai sensi di legge.

3.     Le organizzazioni di volontariato, per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, devono presentare la domanda prevista al successivo articolo 4.

Art. 4

(Contenuto della domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1.     La domanda, prevista al comma 3 dell’articolo precedente, deve contenere:

a)     l’indicazione della sede dell’organizzazione di volontariato e l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato prevista dall’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 12.08.1993;

b)     riportare gli estremi dell’autoveicolo di proprietà per cui si chiede l’esenzione, con allegata copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione;

c)     l’impegno a segnalare alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’autoveicolo nonché l’avvenuta rottamazione dello stesso e qualsiasi altra variazione che comporti la perdita del diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2.     La violazione dell’obbligo di segnalazione previsto alla precedente lettera c) implica, a carico dell’organizzazione di volontariato inadempiente, la comminazione di una sanzione amministrativa pari a euro centocinquanta.

Art. 5

(Compiti della Giunta regionale)

1.     La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:

a)     stabilisce le modalità, i tempi e i criteri di presentazione della domanda di cui all’articolo precedente;

b)     stabilisce l’organo deputato alla comminazione delle sanzioni amministrative previste al comma 2 dell’articolo precedente;

c)     demanda al proprio dipartimento interno competente per materia il compito specifico di calcolare la diminuzione del gettito fiscale derivante dall’applicazione della presente legge.

Art. 6

(Norma di coordinamento)

1.     Sono abrogate, dal momento di entrata in vigore della presente legge, tutte le norme con essa incompatibili.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1.     Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, stimate per il biennio 2017-2018 in euro 22.200,00 per ciascuna annualità e allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, si fa fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1 “Spese correnti”, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”.

2.     Per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Norme in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per le autovetture di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro previsto dalla legge regionale n. 37 del 12.08.1993 nel settore Sicurezza sociale

RELAZIONE

Presidente, Colleghi

Il nostro Paese non riesce a garantire tutti i servizi di cui i cittadini bisognosi (disabili, persone con deficit mentali e altro) hanno realmente bisogno. A tale situazione deficitaria cercano di mettere riparo, tra mille difficoltà non solo economiche, le centinaia di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale.

L’ultima indagine Istat sulle attività di volontariato risale al 2013. Da tale studio, che ha preso in considerazione un campione di circa 19mila famiglie, è emerso che sono oltre sei milioni gli italiani che nel 2013 hanno prestato un’attività di volontariato a titolo gratuito. La maggior parte di loro (oltre 4 milioni) lo ha fatto all’interno di organizzazioni mentre i restanti 2 milioni in maniera personale al di fuori del sistema “tradizionale”.

Il tasso di volontariato è pari al 12,6% della popolazione: un italiano su 8. Era il 6,9% nel 1993 e il 10% nel 2011.

Questi dati rendono l’idea dell’importanza e della grandezza del movimento del volontariato in Italia, movimento a cui tuttavia non è riconosciuta, soprattutto a livello economico, la giusta rilevanza. Infatti come specificato dall’articolo 5 della legge 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento da:

–         contributi degli aderenti;

–         contributi di privati;

–         contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate però a finanziare solamente specifiche e documentate attività o progetti;

–         contributi di organismi internazionali;

–         donazioni e lasciti testamentari;

–         rimborsi derivanti da convenzioni;

–         il 5×1000 ma solo per quelle organizzazioni di volontariato che abbiano inoltrato la relativa domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate;

–         raccolta fondi.

Anche se le possibilità di finanziamento sono numerose, la realtà ci dice che la maggior parte di tali organizzazioni fa i “salti mortali” per reperire i fondi necessari a garantire, alle persone bisognose, servizi di vitale importanza.

La presente legge, nel suo piccolo, cerca di offrire alle organizzazioni di volontariato abruzzesi un piccolo aiuto: aiuto che consiste nell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale (cd bollo) di una delle autovetture di cui le organizzazioni interessate siano eventualmente proprietarie.

Attualmente tale vantaggio è riconosciuto, in base all’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 23 agosto 2016, solo alle autovetture delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. Scopo di questa legge è quello di estenderlo, limitatamente a una sola autovettura di proprietà, a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro previsto dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1993 – settore Sicurezza sociale.

La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale ma è certo che la sua entrata in vigore creerebbe una diminuzione, seppur minima, del gettito fiscale annuale derivante dalla riscossione della tassa automobilistica regionale.

Tale decremento non può essere certo calcolato dallo scrivente in quanto il calcolo della tassa automobilistica dipende da diversi fattori, al momento non reperibili, quali la potenza del veicolo e la classe ambientale (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per intenderci).

In via prudenziale la diminuzione del gettito fiscale, come sopra descritto, viene qui quantificata in complessivi 22.200 euro pari a 150 euro (costo medio tassa automobilistica per ogni singola autovettura) moltiplicato per 148 (numero delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale).

Tuttavia, per superare tale inconveniente, la legge prevede di coinvolgere, su tale tematica, il dipartimento della Giunta regionale competente per materia che dovrà calcolare, nel limite del possibile, la diminuzione del gettito fiscale annuale dalla tassa automobilistica regionale derivante dall’esenzione introdotta dalla presente legge.

Questo progetto di legge è composto da 8 articoli:

–         l’articolo 1 stabilisce le finalità;

–         l’articolo 2 fissa l’oggetto;

–         l’articolo 3 determina i requisiti necessari per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

–         l’articolo 4 disciplina la domanda da presentare per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

–         l’articolo 5 definisce i compiti della Giunta regionale in materia;

–         l’articolo 6 contiene la norma di coordinamento;

–         l’articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie;

–         l’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore della legge.

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