Gestione idrica autonoma: il Tar dice no alla sospensiva, ma i sindaci di Civitella Roveto e Canistro non demordono

“Nella mattinata di ieri, sabato 26 novembre, i Comuni di Canistro e Civitella Roveto, unitamente agli altri Comuni difesi dal Prof. Avv. Giandomenico Falcon, hanno analizzato le ordinanze cautelari del 23/11/2022 pubblicate il 24/11/2022, con cui il TAR Abruzzo ha respinto tutte le domande di tutela degli Enti”. Così, in un comunicato congiunto, i Comuni di Civitella Roveto e Canistro.

“Con i sopracitati provvedimenti di fatto, sono state respinte le richieste di sospensiva dell’efficacia delle delibere ERSI del 30 giugno 2022 e dell’ulteriori comunicazioni di Ersi del 14 settembre 2022, con cui si chiedevano le trasmissioni dei dati necessari per il trasferimento del SII dai Comuni al Gestore unico.

I Giudici del TAR, è bene ribadirlo, nell’udienza del 23 novembre, si sono pronunciati soltanto in ordine alla richiesta “ordinanza cautelare di sospensiva”, ritenendo, per tutti i Comuni, come riportato nelle ordinanze medesime, non sussistente il fumus di fondatezza, senza entrare nel merito della questione di ogni singolo comune.

Secondo il TAR Abruzzo, la giurisprudenza ritiene “che la fattispecie prevista dall’art. 147, comma 2-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni consente solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato e che si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo” e che, pertanto, “all’esito della verifica svolta da ERSI sulla scorta dei dati forniti da parte ricorrente, non è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 147, comma 2.bis, lettera b)”.

Nei prossimi giorni i comuni ricorrenti torneranno a riunirsi assieme all’avvocato Falcon per analizzare i dettagli dei provvedimenti e della successiva fase di merito, la cui udienza deve essere ancora fissata.

I sindaci di Canistro, Gianmaria Vitale e di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, non demordono e sono fortemente determinati a percorrere fino in fondo la strada intrapresa, che conduca i due Comuni, unitamente agli altri del Comitato GASI, al riconoscimento della legittimazione alla gestione autonoma e della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis , in virtù delle specifiche motivazioni indicate nei rispettivi ricorsi e della copiosa documentazione posta a sostegno delle proprie ragioni, mal interpretate nell’istruttoria ERSI, della quali i Giudici, nella successiva fase, analizzando il merito, non potranno non tenere in considerazione”.

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