Gilda Unams L’Aquila informa che è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 che regolamenta le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.
La procedura per inoltrare le domande su istanze on-line per tutti i docenti interessati alla mobilità sarà aperta dal 26 febbraio al 16 marzo.
La procedura ed i punteggi sono gli stessi dell’anno scorso ma vi sono delle novità importanti relative al c.d. vincolo, che blocca per tre anni sulla sede di titolarità meno docenti.
Le novità riguardano anche la c.d. mobilità professionale, passaggio tra insegnamenti dello stesso grado di scuola (da una classe di concorso ad un’altra, passaggio di cattedra) oppure da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo, ad es. dalla secondaria di I grado a quella di II grado). Infatti alcune classi di concorso sono state accorpate.
Il Segretario della sede provincia, avv. Claudio Di Cesare, avverte che le regole aggiornate impongono ai docenti una verifica caso per caso. “Non è difficile confondersi e cadere in errore”, afferma. “Per questo motivo, al fine di agevolare la comprensione delle disposizioni normative e regolamentari, la Gilda dell’Aquila sta svolgendo Video-conferenze, anche per spiegare nel dettaglio come compilare la domanda di trasferimento/passaggio: la prossima si terrà martedì 27 febbraio alle ore 19.00. Le sedi territoriali, inoltre, intensificheranno gli appuntamenti settimanali al fine assistere i propri iscritti nella compilazione delle domande”.
Ø Chi può presentare domanda di mobilità e chi no
Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità:
1. sono stati equiparati, al fine del blocco di 3 anni, i trasferimenti provinciali con quelli interprovinciali, quindi il blocco scatta solo se si è avuto un trasferimento/passaggio su una preferenza espressa su singola scuola. Se, al contrario, si è ottenuto un trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, su preferenza (sintetica) espressa con “comune” oppure “distretto” oppure “provincia”, allora non vi è nessun blocco ed il docente potrà presentare, anche l’anno successivo, una nuova domanda di trasferimento/passaggio. Ma c’è di più: la norma ha effetto retroattivo, per cui coloro che negli anni passati hanno avuto un trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) ed erano ancora bloccati, per l’a.s. 2024-2025 possono presentare una nuova domanda di trasferimento/passaggio.
2. il blocco grava invece su coloro che hanno ottenuto un trasferimento, provinciale oppure interprovinciale, in virtù di una preferenza espressa su singola scuola e su coloro che sono stati immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023, ma, anche queste ultime categorie, non sono soggette all’obbligo se hanno un figlio inferiore ai 12 anni di età oppure se sono dei caregiver.
I caregiver per i quali si applica la deroga al vincolo sono individuati secondo un ordine progressivo, con esclusione del parente più prossimo, alle condizioni che seguono:
I. il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
II. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
III. in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
IV. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
V. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Ø Graduatoria interna di Istituto
Ai fini dell’individuazione di eventuale personale in sovrannumero, si ricorda altresì che bisogna compilare anche la domanda per l’aggiornamento della Graduatoria interna di Istituto.
Le graduatorie sono compilate, in ciascuna istituzione scolastica, per ognuna delle tipologie di posto e/o classi di concorso presenti nella medesima scuola, includendovi i docenti di ruolo titolari nella stessa (i docenti in servizio nella scuola in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, invece, devono essere graduati nelle rispettive scuole di titolarità).
Ricordiamo che nella graduatoria interna, come previsto nell’articolo 13 comma 2 del CCNI 2022/25, non vanno inseriti i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1 del predetto articolo 13.
Per il personale titolare da più di un anno nell’attuale scuola di titolarità, generalmente viene loro richiesto di riempire solo un modello con cui il docente dichiara di non avere avuto nuovi titoli rispetto all’anno passato ma solo un anno di ruolo in più. Coloro invece che sono arrivati nella scuola di titolarità il 1° settembre 2023 (in quanto trasferiti oppure assegnati a quella scuola come prima nomina in ruolo) dovranno riempire più modelli, per dichiarare i servizi svolti, i titoli posseduti e le esigenze di famiglia.
Ø Mobilità professionale e classi di concorso accorpate
Altre novità derivano dal fatto che l’11 febbraio 2024 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, che stabilisce l’accorpamento di alcune classi di concorso, e precisamente:
A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado
A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
Quali conseguenze ne derivano per chi è interessato alla mobilità professionale?
Resta ferma la distinzione dei ruoli tra scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado, ma l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consentirà il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata (passaggio di cattedra).
Ø Il calendario per l’assistenza dei docenti presso le sedi territoriali Gilda:
Sede di L’Aquila, in via Garibaldi n. 3 piano primo, con il segretario provinciale, avv. Claudio Di Cesare:
· lunedì 26 febbraio: dalle ore 16.00
· venerdì 1° marzo: dalle ore 15.30
· lunedì 4 marzo: dalle ore 15.30
· martedì 5 marzo: dalle ore 15.30
· venerdì 8 marzo: dalle ore 15.30
· lunedì 11 marzo: dalle ore 15.30
· giovedì 14 marzo: dalle ore 15.30
Sede di Avezzano, in via Garibaldi, 195, presso lo studio dell’avv. Salvatore Braghini:
· Lunedì 26 febbraio: dalle ore 15.30
· mercoledì 28 febbraio: dalle ore 15.30
· venerdì 1° marzo: dalle ore 15.30
· lunedì 4 marzo: dalle ore 15.30
· mercoledì 6 marzo: dalle ore 15.30
· venerdì 8 marzo: dalle ore 15.30
· lunedì 11 marzo: dalle ore 15.30
· mercoledì 13 marzo: dalle ore 15.30
Sede di Sulmona, presso la struttura di Via del Lavoro n. 1, con la prof.ssa Alessandra Vallera:
· mercoledì 28 febbraio: dalle ore 15.00
· venerdì 1° marzo: dalle ore 15.30
· lunedì 4 marzo: dalle ore 15.30
· mercoledì 6 marzo: dalle ore 16.30
· mercoledì 13 marzo: dalle ore 15.30.