Amministrativa ottiene risarcimento da perdita di chance

Avezzano – La decisione è arrivata in questi giorni a firma del Giudice del Lavoro di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, cui la giovane avezzanese, assistita dall’avv. Salvatore Braghini del sindacato  della scuola Gilda, si era rivolta per chiedere il risarcimento del danno relativo ad un anno scolastico in cui non è stata destinataria di supplenza a causa dell’illegittima decurtazione del suo punteggio.

La lavoratrice, infatti, era stata individuata per una supplenza annuale dalla graduatoria di III fascia del personale ATA in base al punteggio attribuitole dalla scuola capofila (Liceo Scientifico Vitruvio Pollione), ma il contratto venne anticipatamente risolto, dopo 4 mesi di supplenza, dall’Istituto Comprensivo di Capistrello. Lo stesso Tribunale aveva già dichiarato illegittima la rettifica peggiorativa del punteggio ed era quindi stato invocato dalla donna per ottenere il risarcimento dei danni da perdita delle chances di impiego anche per l’anno scolastico successivo a quello del rapporto contrattuale a termine, nel quale è rimasta iscritta nelle graduatorie per le supplenze mantenendo la illegittima riduzione del punteggio.  

Ebbene, il Giudice del Lavoro  ha ritenuto che il legale – diversamente da quanto eccepito dal Ministero – ha dimostrato “producendo le attestazioni in tal senso fornite di vari dirigenti scolastici interpellati, che nell’anno scolastico 2020/2021, altro collega, inserito nella medesima graduatoria, con punteggio inferiore quindi a quello che sarebbe spettato alla ricorrente, ha stipulato con l’Istituto Comprensivo Statale “Mazzini-Fermi” di Avezzano un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 3.10.2020 al 30.6.2021, poi prorogato fino al 31.8.2021>>.  

Il Giudice ha concluso che, dunque, <<era stata fornita la prova del nesso di causalità tra l’illegittima riduzione del punteggio ad opera dell’Amministrazione scolastica ed il mancato conseguimento del bene della vita aspirato, posto che, con “elevata probabilità, prossima alla certezza”, ove alla lavoratrice fosse stato correttamente riconosciuto il punteggio, la stessa sarebbe stata affidataria dell’incarico di supplenza in  luogo del collega in concreto individuato, munito però di punteggio inferiore>>.

Per tale motivo ha condannato il Ministero a risarcire la ricorrente per il periodo della supplenza perduta, parametrando il risarcimento alle mensilità che avrebbe percepito ed al punteggio cui avrebbe avuto diritto.

Di particolare interesse anche la parte della sentenza in cui il Giudice, accogliendo la richiesta del legale della lavoratrice, ha stabilito che il sussidio della NASpI, percepito dalla stessa nel periodo della mancata supplenza, non doveva essere detratto dall’importo del risarcimento, come invece aveva chiesto il Ministero. Ed infatti, il Tribunale ha evidenziato come sia <<pacifico, nella giurisprudenza in tema di licenziamenti, che le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione non possono essere detratte dall’ammontare cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di indennità risarcitoria>>.

L’avvocato Braghini della Gilda, nell’esprimere la sua soddisfazione per il pieno accoglimento delle richieste della ricorrente, evidenzia come <<le scuole e gli uffici scolatici troppo spesso procedono a rettificare le graduatorie senza un adeguato confronto, al loro interno e con la parte interessataascoltandone le ragioni e verificando la legittimità del proprio operato mediante un esame congiunto, anche davanti ad organi conciliativi, al fine di scongiurare effetti pregiudizievoli che poi, necessariamente, devono essere risolti in sede giudiziaria, con dispendio di energie e costi sovente molto elevati per le parti in gioco>>.

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