Annullata la sanzione ad un addetto dell’azienda agraria

Avezzano – Il Lavoratore beneficiario della pronuncia è un addetto all’azienda agraria marsicano, ora titolare presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” di Avezzano, ma che, all’epoca dei fatti contestati, era in servizio presso l’Istituto Agrario “Emilio Sereni” di Roma. 

I legali del lavoratore, gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL Scuola, presentavano ricorso avverso la sanzione del richiamo scritto contestando sia vizi procedurali sia i singoli fatti addebitati al lavoratore. Ma la vicenda processuale, incardinata innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Avezzano,  assumeva da subito connotati paradossali. L’istituzione scolastica della capitale, infatti, nominava quale difensore dell’amministrazione un avvocato del libero foro, peraltro coniuge della dirigente scolastica e, quindi, in evidente conflitto di interessi. Il fatto veniva immediatamente eccepito dai difensori del ricorrente, tanto che il Giudice del lavoro, il dr. Antonio Stanislao Fiduccia, rilevava con apposita ordinanza il difetto di rappresentanza tecnica dell’Istituto Agrario Emilio Sereni, posto che, con specifico riguardo alle scuole, la normativa introdotta dal Regolamento sull’autonomia scolastica nulla ha modificato in tema di esclusività della rappresentanza dell’avvocatura per le istituzioni scolastiche, disponendo che “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di tutte le istituzioni scolastiche”. 

Il neoasunto era incolpato di inadempienze sul posto di lavoro, che la dirigente scolastica assumeva imputabili al dipendente in concorso con altri dipendenti, facendo, in particolare, riferimento a presunte inottemperanze rispetto a direttive datoriali, ad inefficienze lavorative e cattiva manutenzione degli spazi aziendali nonché al grave danno che la condotta censurata avrebbe arrecato al datore di lavoro, stigmatizzando tali comportamenti con invito “a cambiare atteggiamento” per non incorrere in sanzioni più gravi. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), dovendo relazionare in merito al superamento dell’anno di prova del lavoratore, affermava, invece,  che lo stesso aveva sempre operato con puntualità, correttezza e professionalità, dimostrandosi disponibile verso tutti ed “ampiamente competente per quanto concerne le mansioni del profilo professionale di appartenenza”.

Con la sentenza, il Giudice ha disatteso la difesa dell’amministrazione che eccepiva aver adottato un mero “rimprovero scritto”, come tale non rientrante tra le sanzioni tipiche regolate dal CCNL di comparto, accogliendo, viceversa, la tesi dei legali secondo cui, nonostante l’improprio riferimento al “richiamo scritto” contenuta nel provvedimento, quest’ultimo avesse natura di sanzione disciplinare qualificabile come “rimprovero scritto.

Pertanto, attesa la natura di sanzione disciplinare, assimilabile al rimprovero scritto, il Tribunale stabiliva che “devono ritenersi pienamente operanti le garanzie procedimentali ed, in particolare, quelle relative alla preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato nonché al diritto di quest’ultimo a presentare le proprie giustificazioni e ad essere sentito a difesa”, concludendo come, nel caso, sia pacifico che “tali garanzie del procedimento disciplinare siano state del tutto pretermesse dall’Istituto Agrario Emilio Sereni, con conseguente nullità della sanzione disciplinare irrogata”.

Il legale della CISL, Salvatore Braghini, oltre ad evidenziare “la gravità della costituzione in giudizio da parte dell’amministrazione scolastica mediante un avvocato di libero foro, e non in proprio ovvero mediante l’avvocatura distrettuale, sottolinea come la vicenda del lavoratore marsicano confermi ancora una volta che la figura del dirigente-sceriffo derivante dall’ampliamento dei poteri dirigenziali apportato dalla  riforma della c.d. “buona scuola” è una leggenda metropolitana, poiché, in ambito disciplinare, il potere sanzionatorio del dirigente scolastico non è affatto cresciuto rispetto alle previsioni contrattuali, ed anzi, l’ultimo CCNL di comparto dell’aprile 2018 ha rafforzato le tutele per il personale ATA mediante l’estensione dell’esperimento della procedura disciplinare anche al rimprovero verbale”.

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