Avezzano – Ci sono voluti ben due giudizi contro la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, caparbiamente intentati da un tecnico radiologo operativo presso il Presidio ospedaliero di Tagliacozzo per ottenere giustizia.
L’incredibile vicenda scaturisce da un ricorso promosso dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia al fine di contestare la condotta dell’azienda che aveva escluso il dipendente dal beneficio economico per il solo fatto di essersi volontariamente trasferito nel 2009 presso un’altra ASL, do-ve era rimasto per due anni, rivendicando anche per lui la maturazione del diritto all’attribuzione della fascia economica superiore come prevista per il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2011, in forza di una delibera della ASL n. 1 d’Abruzzo del dicembre 2015.
Ma difatti non sarebbe bastata la prima condanna stabilita dal Giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, che, con una sentenza del gennaio 2020, ingiungeva alla Asl n. 1 di corrispondere al tecnico radiologo il beneficio economico derivante dall’attribuzione della fascia superiore.
L’azienda infatti decideva di proporre appello alla sezione lavoro della Corte dell’Aquila, che però confermava con una sentenza del luglio 2020 le ragioni sostenute dai due legali, affermando che dalla piana lettura dell’accordo sindacale richiamato dalla delibera ASL del 2015 emerge espressamente l’accesso al beneficio in questione al personale che all’inizio del 2011 avesse comunque 2 anni di anzia-nità nel Servizio Sanitario Nazionale, e non già nella sola Asl n. 1, convalidando appieno l’interpretazione della normativa contrattuale fornita dal dr. Fiduccia del Tribunale avezzanese, nel senso della irrilevanza – al fine di escludere lo stesso dal godimento del beneficio in parola – del fat-to che il dipendente fosse all’epoca in servizio presso altra azienda del S.S.N.
La questione per il dipendente tuttavia non era ancora terminata, in quanto l’azienda sanitaria pur rico-noscendogli il passaggio dalla fascia D3 alla fascia D4, non gli accordava la decorrenza del beneficio a far data dall’1.1.2015, il che avrebbe dovuto comportare non già il passaggio da D3 a D4, bensì il più vantaggioso passaggio da D4 a D5. Il Giudice definisce gli effetti del disallineamento dell’attribuzione delle fasce per l’errato differimento (dal 2015 al 2018) della progressione economica “un vizio scalare nei successivi passaggi di fascia riconosciuti”.
Tanto conduceva il lavoratore a proporre un ulteriore giudizio, sempre assistito dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, al fine di rimuovere il predetto “vizio scalare” in punto di retribuzione. E così, in questi giorni, il Giudice del lavoro di Avezzano, dr. Fiduccia, accertava il diritto del ricor-rente all’attribuzione della fascia economica D5 con decorrenza dal 1.1.2018 e della fascia economica D6 con decorrenza dall’1.1.2020, condannando ancora la Asl n. 1 a corrispondere i relativi benefici economici connessi alla fascia economica D5 con decorrenza dall’1.1.2018 ed alla fascia economica D6 con decorrenza dall’1.1.2020.
Gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, nell’augurarsi che l’azienda questa volta prov-veda tempestivamente a regolarizzare la posizione stipendiale del dipendente e a corrispondere, con gli interessi, tutti gli arretrati nel frattempo maturati, evidenziano come “la caparbietà del lavorato-re abbia alla fine portato i suoi frutti, nella speranza che ciò possa rappresentare un monito per l’azienda a non ripetere disparità di trattamento simili”.