Indennità una tantum di 200 euro, chi ne ha diritto e come ottenerla

È stata pubblicata la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). La misura riguarda un’ampia platea di cittadini. Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Su questo punto è stato emanato il messaggio Hermes n. 2559 del 24 giugno 2022 (vedi messaggio 2559). Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF. Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale. Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021.
stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022. Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022). Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.

La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus. Il calendario dei pagamenti, pertanto, è il seguente. A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

Fonte: INPS

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