Capistrello – Nei comuni di montagna, la stagione invernale induce i cittadini a premunirsi “di pala”, perché sanno che alle volte comunque toccherà a loro sopperire ai limiti operativi oggettivi del servizio pubblico. Una questione che spesso ricorre è la competenza per la rimozione della neve nelle zone antistanti la propria abitazione o esercizio commerciale. Sui piani neve e la loro applicabilità e efficacia, spesso nascono “scintille social” tra cittadini e amministrazione. Cerchiamo di far chiarezza sulla questione esaminando quando accaduto nel comune montano di Capistrello nei giorni passati.
A Capistrello, il sindaco Ciciotti, facendo riferimento al regolamento comunale di Polizia Urbana, ha emanato un’ordinanza con cui impone ai proprietari o detentori di abitazioni e attività commerciali, di provvedere alla rimozione della neve e allo spargimento di sale nelle zone antistanti l’accesso agli stabili, e anche lungo tutto il fronte dell’immobile.
L’ordinanza inoltre, impone che nelle strade prive di marciapiede, l’obbligo valga anche per la sede stradale, per una larghezza di un metro e mezzo e sempre lungo tutto il fronte dello stabile. Usualmente le strade interne dei comuni, sono di proprietà dell’Ente, anche se può capitare che, sotto i 10.000 abitanti, possano ricadere nella proprietà di entri sovracomunali. In ogni caso la pulizia compete sempre agli Enti proprietari.
Sui social è scattata immediatamente la polemica fra coloro che ritengono illegittima l’ordinanza e altri che ironizzano sui toni impositivi della stessa. Qualcuno fa riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione, la n° 16226/2005, che ha stabilito il principio secondo cui, la manutenzione della strada e dei marciapiedi, compete all’Ente proprietario. Secondo questa sentenza l’Ente Locale quindi, non avrebbe alcuna autorità per imporre ai privati, proprietari di immobili affacciati su strade pubbliche, l’obbligo della pulizia delle strade o lo sgombero dalla neve, tranne casi eccezionali e non preventivabili.
Attualmente sembrerebbe non esistere alcuna norma, da fonti ordinarie dello Stato, che imponga ai frontisti, proprietari di immobili fronte strada, l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade, o a liberarle dalla neve. Con la legge n. 1014/1960 fu soppressa la possibilità che un Ente potesse imporre un tale obbligo ai propri cittadini. Queste prescrizioni, potrebbero esistere ancora, come vecchi precetti, in alcuni regolamenti di polizia urbana, soprattutto in quegli Enti Locali che non li hanno aggiornati.
In definitiva, secondo l’attuale giurisprudenza, l’obbligo della pulizia di strade e marciapiedi graverebbe sui Comuni in quanto proprietari delle strade. Ne discende che l’obbligo della pulizia non può essere imposto a terzi, né con ordinanza, né con norma regolamentare, né con deliberazione di giunta.
Resta il fatto che molti cittadini, non solo a Capistrello, in questi giorni, hanno comunque provveduto in autonomia a pulire i passi carrabili e gli spazi antistanti abitazioni e locali commerciali, come si è sempre fatto, senza aspettare l’ordinanza del sindaco. Molti però hanno lamentato che, il passaggio dell’unico spazzaneve che si è visto all’opera sulle strade del paese, in diversi casi, abbia finito per ricoprire nuovamente di neve gli spazi che erano stati appena puliti.