Fondi alla squadra di calcio: Corte dei Conti respinge domanda di condanna per amministratori e dipendenti del Comune di Celano

Comune di Celano

CelanoLa Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha respinto, con pronuncia definitiva, la domanda di condanna nei confronti Filippo Piccone, Vittoriano Frigioni, Cesidio Piperni, Settimio Santilli, Ermanno Bonaldi, Ezio Ciciotti, Adelio Di Loreto, Mauro Passerotti e Daniela Di Censo ed ha condannato Federico D’Aulerio al pagamento della somma di euro 20mila euro in favore del Comune di Celano.

I suddetti, all’epoca dei fatti amministratori e dipendenti del Comune di Celano, furono chiamati in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti con l’accusa di aver erogato, illegittimamente, dei fondi in favore della società calcistica locale “Celano FC Marsica” (ex “Olimpia Celano FC” e “Celano FC Marsica” ) per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, al fine di consentire l’iscrizione della squadra al campionato di calcio serie D e sostenerne in vario modo le attività, come rilevato nel rapporto della Guardia di Finanza, del 4 luglio 2017. L’Ente fu accusato di aver trasferito fondi alla società sportiva violando e travalicando i limiti della convenzione in essere all’epoca dei fatti, convenzione che prevedeva la partecipazione dell’ente pubblico ai soli costi di gestione dei due impianti sportivi affidati alla società, sempre che i costi stessi fossero documentati (a preventivo e consuntivo) e riconosciuti ammissibili.

Per i giudici che hanno emesso la sentenza, si trattava, però, di un’operazione di sostegno allo sport locale, basata su motivazioni tutt’altro che irragionevoli e rientranti a pieno titolo nelle competenze dell’ente locale, adottata peraltro sotto la pressione di una urgenza improcrastinabile, confortata dal parere favorevole delle strutture tecniche, inserita nel solco di un rapporto ormai pluriennale tra Comune e società calcistica, non connotata da particolari motivi di preoccupazione (constando la regolarità delle gestioni precedenti ed essendo comunque prevista la verifica “a saldo” dell’anticipazione concessa, alla luce del rendiconto da presentarsi a fine stagione).

Non può affatto ravvisarsi quella “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” ai propri doveri di servizio, cioè il non aver osservato non tanto la diligenza “media”, quanto la diligenza “minimale” che nella stessa situazione era lecito attendersi anche all’amministratore meno preparato e meno scrupoloso. Viene meno, per tal via, un presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa: la colpa “grave”, ammesso che colpa vi sia stata. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Roberto Colagrande, Franco Paolini, Mauro Passerotti, Raffaele Marciano e Tommaso Paparo.

Leggi anche

Necrologi Marsica

Nicola Giannantoni

Redazione contenuti

Michele Piccone

Casa Funeraria Rossi

Nicola Giannantoni

Redazione contenuti

Michele Piccone

Casa Funeraria Rossi

Antonio Incarnati

Casa Funeraria Rossi

Americo Di Leonardo

Casa Funeraria Rossi