Contributi a fondo perduto per i commercianti: stanziati 200 milioni di euro

Contributi a fondo perduto per i commercianti: stanziati 200 milioni di euro

Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid. E’ quanto stabilisce il Ministero dello sviluppo economico che rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l’anno 2022.

I beneficiari della misura, voluta fortemente dal ministro Giancarlo Giorgetti nel decreto sostegni ter, devono aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. “Il Mise è al fianco delle attività commerciali e produttive che, dopo aver affrontato con coraggio e fiducia la fase dell’emergenza Covid, si trovano adesso davanti alle difficoltà che derivano dall’aumento dei costi delle materie prime anche in conseguenza del conflitto in Ucraina”, dichiara il ministro Giorgetti. “Con questo nuovo fondo – aggiunge – interveniamo con sostegni diretti ad accompagnare i commercianti nel rilancio delle loro attività imprenditoriali che rivestono un ruolo centrale nell’economia del nostro Paese”.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:

  • contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid
  • prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico

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