Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti

Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

La somma di denaro viene corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti. Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva. I locatori interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, da trasmettere all’Agenzia esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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