Quest’anno nelle dichiarazioni dei redditi è possibile detrarre i corsi di ippoterapia e musicoterapia per i disabili.
Già l’articolo 10 del TUIR prevede la deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap, indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Invece per quanto riguarda nello specifico le spese sostenute in relazione a prestazioni di ippoterapia e di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di tali soggetti, il Ministero della Salute ha precisato che “tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”.
Non essendoci dunque una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, l’Agenzia delle Entrate, nella storica Circolare n. 19/E/2012, ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possano essere ammesse in deduzione solo se si presenta:
– la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;
– la fattura rilasciata dal centro specializzato dalla quale risulti che le prestazioni sono state eseguite in un centro specializzato direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.