Marsica. Con una sentenza di merito pubblicata dalla Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano sezione Lavoro che aveva condannato l’amministrazione scolastica a ricostruire la carriera di un’insegnante del Liceo Scientifico di Avezzano con i criteri indicati dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/94 e a corrisponderle le differenze retributive connesse alla posizione stipendiale così maturata.
Ha così riconosciuto il diritto della docente a scegliere il trattamento più favorevole.
L’insegnante in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “Vitruvio Pollione” di Avezzano con contratto a tempo indeterminato ha iniziato il proprio servizio nel ruolo del personale docente di scuola elementare nel 1983.
Dal 2001, è stata assunta a tempo indeterminato, a seguito di passaggio di ruolo alla scuola secondaria statale di II grado, superando il periodo di formazione nel 2002.
Ai fini della ricostruzione di carriera, rivolgeva domanda di riconoscimento dei servizi prestati e, riscontrando che le era più favorevole il riconoscimento di 4 anni + 2/3 del precedente servizio fatto in qualità di personale docente di scuola elementare rispetto alla cosiddetta “temporizzazione”, chiedeva l’applicazione del trattamento più favorevole.
L’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila, pur ritenendo del tutto legittima la richiesta, non provvedeva a causa di un problema con il programma inserito nel Sistema Informativo predisposto su base nazionale.
La docente è stata costretta a rivolgersi ad un legale e a percorrere un lungo iter processuale culminato con la sentenza del Tribunale di Avezzano che nel 2015 ha accertato il suo diritto ad ottenere la ricostruzione della carriera, a fini giuridici ed economici, con i criteri indicati dall’art. 485 del d.lgs. 297/94 ed ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive connesse alla posizione stipendiale così maturata, oltre agli interessi legali sulle somme via via maturate sino al saldo, per un totale di circa 25mila euro.
A sostenere le ragioni dell’insegnante è stato l’avvocato Andrea Cascianelli (nella foto).
La Corte d’Appello di L’Aquila, ribadendo un principio definitivamente consacrato dalla recentissima sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016 della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha rigettato l’appello del MIUR ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano.