La vera novità introdotta dal nuovo decreto è il cosiddetto certificato verde. Servirà per muoversi e dovrà provare di essere stati vaccinati, oppure di essere guariti dall’infezione o di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido che abbia dato un esito negativo
Avezzano – Il decreto del Governo, che stabilisce le nuove regole in vigore a partire dal prossimo 26 aprile, contiene una serie di misure mirate ad eliminare progressivamente le restrizioni imposte fino ad oggi. La novità è l’introduzione delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, una sorta di tesserino che dovrà essere esibito per provare di essere stati vaccinati, oppure di essere guariti dall’infezione o di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido che abbia dato un esito negativo.
La certificazione di vaccinazione o di avvenuta guarigione avrà una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test molecolare o antigenico, sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate in ambito UE sono riconosciute come equivalenti, quelle rilasciate in uno Stato extra UE saranno valide se riconosciute in ambito UE.
Dal 26 aprile, gli spostamenti saranno consentiti fra Regioni diverse purché ricadenti nelle zone bianca e gialla. Le persone in possesso della “certificazione verde”, possono spostarsi anche tra le Regioni in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile fino al 15 giugno, in zona gialla, ci si potrà spostare, massimo in 4 persone, dalle 5 alle 22, una sola volta nella giornata, verso un’altra abitazione, dove risiedano altre persone conviventi. Chi si sposta potrà eventualmente portare con sé i figli minorenni, persone con disabilità o non autosufficienti, purché conviventi. Le stesse regole valgono per le zone arancioni ma limitatamente all’interno dello stesso comune. In zona rossa restano vietati gli spostamenti verso altre abitazioni private.
L’anno scolastico proseguirà in presenza su tutto il territorio nazionale, a partire dalle scuole dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, mentre sarà svolto almeno col 50% degli studenti in presenza, nei licei, negli istituti tecnici e in tutte le scuole secondarie di secondo grado.
Se in zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita, la possibilità di svolgere attività in presenza nel caso si ravveda la necessità dell’uso di laboratori. Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali sarà sempre garantita l’attività in presenza. Nelle zone gialle e arancioni, l’attività in presenza sarà svolta con un minimo del 70% degli studenti, per arrivare fino al 100%.
Per quanto riguarda le università, a partire dal 26 aprile e fino al 31 luglio, nelle zone gialle e arancioni, le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse, la raccomandazione è favorire la presenza almeno degli studenti del primo anno.
Per quanto riguarda la ristorazione dal 26 aprile, in zona gialla, sono consentite le attività con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari in vigore. Negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti alloggiati, la ristorazione è permessa senza limiti di orario.
A partire dal 26 aprile, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico, nei teatri, nelle sale da concerto, nei cinema, nei live-club e in altri locali o spazi, anche all’aperto, si potranno svolgere esclusivamente con posti a sedere e preassegnati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata.
1000 sarà il numero massimo degli spettatori per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli al chiuso, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Se l’andamento epidemiologico lo consentirà, tenendo conto delle caratteristiche degli spazi dedicati agli spettacoli, e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, potrà essere autorizzato un numero maggiore di spettatori all’aperto.
Dal 1° giugno, per quanto riguarda le zone gialle, le disposizioni previste per gli spettacoli, si applicheranno anche agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato. La capienza consentita non potrà superare il 25% di quella massima autorizzata, e comunque, il numero massimo di spettatori, non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Prima del 1° giugno, sarà possibile autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Dal 26 aprile, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto, e dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, e dal 1° luglio, dei convegni e dei congressi. Le attività preparatorie di tali aventi potranno essere svolte antecedentemente a tali date, purché non prevedano afflusso di pubblico. Dal 1° luglio sono consentite, se in zona gialla, le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.