Abruzzo – La Regione Abruzzo dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 19, comma 35, della L.R. 20.01.2021 n. 1, ha ampliato l’ambito dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli ibridi, già previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2019.
La legge regionale n. 1/2021 ha, infatti, esteso l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, previsto per tre annualità, sino a ricomprendere oltre ai proprietari, anche i locatari dei veicoli e anche i veicoli elettrico-diesel e idrogeno-diesel, oltre a quelli con alimentazione elettrico-benzina e idrogeno-benzina già previsti dalla precedente normativa.
Possono beneficiare dell’esenzione temporanea, pertanto, i proprietari ed i locatari di autoveicoli immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che siano residenti nella Regione Abruzzo. Sono esclusi dal beneficio i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma.
Tenendo conto anche delle agevolazioni tributarie già disposte con legge regionale n. 1/2019, il quadro delle esenzioni dalla tassa automobilistica per i veicoli ibridi può essere sintetizzato come indicato nella tabella sotto riportata.
Anno di prima immatri-colazione |
Annualità d’imposta e tipologia di ibridi che beneficiano dell’esenzione triennale |
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Elettrico Benzina (proprietari) | Idrogeno Benzina (proprietari) | Elettrico -Benzina (locatari) | Idrogeno-Benzina (locatari) | Elettrico-Diesel (proprietari e locatari) | Idrogeno-Diesel (proprietari e locatari) | |
2019 | 2019
2020 2021 |
2019
2020 2021 |
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2020 (*) | 2020
2021 2022 |
2020
2021 2022 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021 | 2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
2021
2022 2023 |
(*) Per i veicoli immatricolati nel 2020 di cui all’art. 15 co. 17 della LR 1/2019, il primo anno di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica coincide con il primo periodo tributario fisso successivo all’immatricolazione stessa.
Come chiedere il rimborso: coloro che avessero comunque pagato la tassa automobilistica pur avendo diritto all’esenzione secondo quanto sopra indicato, possono farne richiesta di rimborso utilizzando il modulo Richiesta di rimborso – Pagamento non dovuto ( scaricabile da http://www.regione.abruzzo.it/content/tassa-automobilistica-quando-chiedere-il-rimborso), debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Per informazioni circa gli aspetti applicativi del tributo è possibile contattare l’Ufficio Tasse Automobilistiche della Regione Abruzzo, sito in via Leonardo Da Vinci, 6, L’Aquila, telefonicamente ai numeri 0862/363765 e 0862/363766, nei giorni di martedì (dalle h. 15:00 alle h. 18:00), mercoledì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00), giovedì (dalle ore 15:00 alle ore 18:00) o scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]