Con la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’INPS fornisce indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani nel biennio 2021-2022, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è stato introdotto l’esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età (art. 1, comma 10).
Peraltro, l’esonero è esteso a un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che procedano ad assunzioni in sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, comma 11).
L’Istituto illustra dettagliatamente presupposti e condizioni per l’accesso al beneficio, precisando che l’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo (fatta eccezione per la Pubblica Amministrazione, nonché per le imprese del settore finanziario). Tuttavia, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (art. 1, comma 12).
Quanto ai lavoratori beneficiari, nel provvedimento si chiarisce che la previsione è rivolta ai soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, con la specificazione che il requisito anagrafico si intende soddisfatto laddove il lavoratore – alla data dell’assunzione – abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni. Inoltre, l’incentivo in questione è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sebbene la prestazione lavorativa sia resa presso l’utilizzatore a tempo determinato.
Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali.