Gli negano la lode, studente fa ricorso e vince

L'Avvocato Paolo Di Gravio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza, con sentenza n. 1440/2023 del 14 dicembre, ha reso finalmente giustizia al merito, eliminando una grave illegittimità perpetrata adi danni di un giovane allievo, assistito dall’avvocato del foro di Avezzano Paolo Di Gravio.

Il TAR ha, infatti, disposto l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui con essi si negava al suddetto alunno la concessione della lode e il doveroso riesercizio del potere di valutazione da parte di una Commissione di esame in diversa composizione, alla luce di parametri valutativi conformi alla disciplina vigente richiamata.

“Dalla lettura degli atti di causa – recita la sentenza – emerge inequivocabilmente il profilo scolastico eccezionale del giovanissimo il quale ha conseguito, durante tutto il primo ciclo di istruzione, la votazione di 10/10 al termine di ogni anno scolastico e per otto anni di seguito e ha riportato il voto di 10/10 in ognuna delle due prove scritte dell’esame di Stato, oltre che nel colloquio orale”.

La sentenza, ha rilevato la notevole attitudine all’impegno intellettivo del giovane, notevole versatilità sotto il profilo dell’apprendimento e della curiosità intellettuale e il conseguimento di una certificazione delle competenze che attesta il raggiungimento del livello massimo avanzato. La scelta della Commissione d’esame di non attribuire la lode si sarebbe basata su argomentazioni ritenute illegittime dal tribunale.

Il tribunale ha aderito alla tesi del ricorrente stabilendo che: “La discrezionalità dell’amministrazione scolastica deve essere esercitata nel rispetto dei consueti canoni di logicità e di non contraddittorietà dell’azione amministrativa. Pertanto la mancata concessione della lode all’alunno rivela l’illogicità dell’azione amministrativa posta in essere dall’Istituto scolastico di appartenenza del minore, il quale, da un lato, non ha valorizzato adeguatamente la straordinarietà del percorso scolastico dell’alunno, dall’altro ha posto a base della sua decisione argomentazioni contrarie alle previsioni normative e alle scelte del legislatore.

 La decisione della Commissione di attribuire assoluta rilevanza alle prove INVALSI (peraltro brillanti) per il conferimento della lode si pone in diretto ed esplicito contrasto sia con il Decreto legislativo n. 62 del 2017 che non ne prevede la valutazione in prevede in sede d’esame, sia con le istruzioni impartite dal Ministero per l’anno scolastico 2021/2022 (pur richiamate nel verbale n. 1 del 13 giugno 2022) che condizionano invece la lode ad un giudizio in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame”.

Atteso il persorso eccezionale e straordinario dell’alunno, la concessione della lode rappresentava l’esatto adempimento della normativa, oltre che un obbligo giuridico e morale da parte dell’amministrazione. La scuola è definita, oggi, una comunità educante perchè essa, prima ancore che istruire, deve formare ed educare al rispetto dei principi della legalità, della non discriminazione, dell’uguaglianza. Deve infondere negli allievi la certezza che l’impegno, la dedizione, il sacrificio, il merito verranno semrpe premiati.

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