Il consigliere regionale Verrecchia presenta le modifiche alla L.R. sul turismo inclusivo suggerite dai corsisti di “operatore turistico” di Sante Marie

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“Il vero tempo perso è quello dedicato ai ciechi di mente e ai sordi di cuore”. (Creen Eyed Vincent)

“Ognuno di noi nella vita può trovarsi in una condizione di disabilità temporanea o permanente e ognuno di noi nella vita può aver esigenze legate ad una tal condizione, è per questo che l’accessibilità è un aspetto che riguarda tutti. Nel turismo, per esempio, la fornitura di un’esperienza che mette i fruitori in una situazione di pari opportunità, indipendentemente dalle limitazioni o dai vincoli che le attività possono presentare.

Proprio per questo motivo, nutrendo un forte interesse per le persone svantaggiate, in occasione del 3 dicembre u.s., giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, i corsisti di ‘operatore turistico’, attività formativa che si tiene nel comune di Sante Marie, guidati dal Prof. Sandro Valletta, hanno presentato una proposta di legge sul turismo inclusivo che, grazie alla sensibilità del consigliere regionale Massimo Verrecchia, che ha sposato in “toto” la causa, verrà integrata alla L. R. n° 10, del 15 febbraio 2023.

Lo scopo è quello di rendere il territorio regionale completamente inclusivo in modo tale da esser riconosciuto come un’eccellenza. nazionale. Il responsabile dell’attività formativa, Prof. Valletta, soddisfatto, per il recepimento dell’iniziativa, ha dichiarato: “a nome di tutti i sigg.ri corsisti e mio personale, ringrazio sentitamente il consigliere regionale Massimo VERRECCHIA per la sua graditissima gentilezza, disponibilità e, soprattutto, per l’alta sensibilità dimostrata e riservata alla nostra umile proposta, perché convinto/i che la partecipazione delle persone disabili alla vita sociale è un problema che, ancora oggi, non ha ottenuto una soluzione definitiva. In Italia si parla di «turismo accessibile», ovvero l’insieme di servizi e di strutture in grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà ma, nella pratica, si è ancora lontani dal realizzare tale modalità. La proposta di legge regionale mira, dunque, a soddisfare un bisogno concreto, ormai non più eludibile: permettere alle persone disabili di fare una vacanza in strutture ricettive che abbiano locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali, connessi all’offerta turistica. La vacanza per le persone disabili non è un lusso ma un diritto e per questo è giusto che, insieme alle famiglie, se ne facciano carico anche le Istituzioni, oltre che la comunità. Mi sia concesso di esprimere un doveroso e grato ringraziamento al caro corsista Simone Giffi che, con competenza, professionalità e dedizione, ha redatto la relazione e l’articolato sottoposto all’attenzione del consigliere regionale Verrecchia”.

Ecco il testo presentato dal consigliere regionale Massimo Verrecchia:

            Progetto di legge regionale

“Integrazione alla  legge regionale 15 febbraio 2023, 10 (Disciplina del sistema turistico regionale)”

                                         Art.1

(Integrazione alla l.r. 10/2023)

Dopo l’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2023, n.10  (Disciplina del sistema turistico regionale) è inserito il seguente:

                                       “Art. 2-bis

(Turismo accessibile)

La Regione Abruzzo, in linea con la legge 3 marzo 2009 n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi  di cui all’ articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile. 

Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel  disciplinare di cui all’articolo 18.

E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”.

                                          Art. 2

(Integrazione all’articolo 83 della l.r. 10/2023)

All’articolo 83, comma 1, della l.r. 10/2023, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

“i-bis) rimozione delle barriere architettoniche ed incremento dell’accessibilità alle strutture e dell’accoglienza per persone con disabilità;

  i-ter) aumento degli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza.”

                                          Art. 3

(Disposizioni transitorie)

La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il disciplinare di cui all’articolo 18 della l.r. 10/2023 individuando la  tipologia di informazioni sull’accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono  tenuti a fornire ai sensi dell’articolo 1. 

                                          Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

Alla copertura degli oneri di cui all’articolo 2 si provvede con le risorse del fondo di dotazione finanziaria di cui all’articolo 82 della l.r. 10/2023.

                                           Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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