Impeachment, per capirci qualcosa

La messa in stato di accusa, meglio conosciuta come impeachment è un istituto giuridico col quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell’esercizio delle loro funzioni.

L’impeachment è un antico istituto del common law, sviluppatosi in Inghilterra tra il 1376, anno in cui il Parlamento inglese mise in stato d’accusa alcuni ministri di Edoardo III e la sua amante Alice Perrers per corruzione e incapacità, al XVIII secolo, quando è evoluto nella responsabilità ministeriale del gabinetto del Re. È stato poi previsto e disciplinato dai padri costituenti degli Stati Uniti d’America nella Costituzione di Filadelfia del 1787.

Ma cosa si intende per impeachment? E come funziona? Si tratta di un istituto giuridico con il quale si prevede il rinvio a giudizio del capo dello Stato qualora si ritenga che abbia commesso “alto tradimento” o “attentato alla Costituzione”. In Italia il Presidente della Repubblica, come recita l’art. 90 della Costituzione, “non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni” e può essere accusato solo in caso di “alto tradimento e attentato alla Costituzione”.
Spetta al Parlamento riunito in seduta comune, dopo l’attività istruttoria del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa (un organo bicamerale composto da senatori e deputati) la decisione di votare la messa in stato d’accusa. Per mettere il Presidente in stato d’accusa occorre la maggioranza assoluta e l’istruttoria deve essere svolta dal Comitato entro 5 mesi (prorogabili).

L’ultima parola spetta poi alla Corte Costituzionale, come stabilito dall’art. 134 della Costituzione chiamata a giudicare “sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”. Ai 15 componenti togati vanno aggiunti 16 membri estratti a sorte tra i cittadini con i requisiti per l’eleggibilità a senatore (compilati dal Parlamento ogni 9 anni) e uno o più commissari d’accusa. Il processo si conclude con una sentenza inappellabile. Per “alto tradimento” si intendono quei comportamenti con i quali il Presidente viola il dovere di fedeltà alla Repubblica.

L’attentato contro la costituzione dello Stato è previsto dall’art. 283 del codice penale e viene commesso da chiunque “commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato”. Nella storia della nostra Repubblica nessun capo dello Stato è stato messo in stato d’accusa dal Parlamento, ma l’istituto è stato invocato tre volte.

Nel 1978 nei confronti di Giovanni Leone, sesto presidente della Repubblica. Leone lasciò l’incarico dopo una lunga campagna in relazione allo scandalo Lockheed ( riguarda gravi casi di corruzione avvenuti in diversi Paesi negli anni settanta, e in particolare Paesi Bassi, Germania Ovest, Giappone e Italia.). Nel 1990 fu la volta di Francesco Cossiga, per la vicenda Gladio (‘organizzazione paramilitare clandestina italiana di tipo Stay-behind). La messa in stato d’accusa venne presentata nel 1991 ma il Parlamento la respinse.

L’anno dopo fu Occhetto (Pds) ad accusarlo di aver attentato alla Costituzione. La messa in stato d’accusa non venne però votata. Cossiga si dimise a due mesi dalla scadenza naturale del mandato nel 1992. Nel 1993 la minaccia di impeachment raggiunge il nono presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro accusato di aver gestito a uso personale fondi neri.

L’ultima volta che l’impechment venne invocato risale invece al 2014 nei confronti di Giorgio Napolitano, accusato di tradimento della Costituzione dal M5S.

Leggi anche

Necrologi Marsica

Casa Funeraria Rossi

Casa Funeraria Rossi

Casa Funeraria Rossi

Casa Funeraria Rossi

Casa Funeraria Rossi

Casa Funeraria Rossi