La Corte d’appello: illegittimo depennare docente abilitato da GaE, confermata la sentenza di I grado

Provincia – La Corte d’appello dell’Aquila ha pubblicato in questi giorni una importante sentenza rigettando l’appello del Ministero dell’Istruzione, che chiedeva la riforma della sentenza adottata l’anno scorso dal Giudice del lavoro di AvezzanoAntonio Stanislao Fiduccia, con cui era stato reintegrato un docente iscritto nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) della provincia dell’Aquila per le discipline giuridiche ed economiche. Il docente era stato depennato dalle GaE nel maggio 2021 dall’Ufficio Scolastico Provinciale, sul presupposto, rivelatosi erroneo, di non possedere un’abilitazione valida. Lo stesso, invero, permaneva nelle GaE da 18 anni in seguito al superamento delle prove di un corso abilitante riservato, di cui aveva superato a pieni voti la prova scritta ed orale, dopo un percorso di formazione di durata semestrale.

La sentenza della Corte abruzzese era adottata dal Collegio della Sezione Lavoro, composto dal Presidente Fabrizio Riga e dai Giudici Massimo De Cesare e Anna Maria Tracanna, quest’ultima nella veste di Relatrice, avallando in pieno la linea difensiva dei legali, composto dagli avvocati della Gilda dell’AquilaRenzo Lancia, Salvatore Braghini e Claudio Di Cesare.

Punto centrale della vicenda era il possesso dell’abilitazione conseguita in ragione di un’ammissione con riserva ad una sessione abilitante indetta nel 2000 dal Ministero, per aver il docente proposto ricorso al TAR Lazio a seguito dell’esclusione determinata dalla tipologia di servizio (perché prestato nell’insegnamento della religione), non prevedendo tale disciplina, all’epoca dei fatti, posti di ruolo (diversamente da tutte le altre discipline).

Il Giudice di Avezzano aveva ritenuto illegittimo il depennamento sul presupposto di un principio dell’ordinamento giuridico, codificato anche nella normativa, in base al quale una volta acquisita l’abilitazione perde rilievo il possesso o meno del requisito iniziale, essendo preminente il superamento (come nel caso) delle prove d’esame. Si rivela decisivo nella controversia – evidenziava il Giudice – la necessità di tutelare l’affidamento nel possesso dell’abilitazione nonché l’esigenza di certezza del diritto.  

All’udienza di discussione, l’avv. Claudio Di Cesare della Gilda, esponeva al Collegio giudicante che il professore, nell’arco di quasi 20 anni, non solo era inserito nelle GaE, ma una volta depennato per omesso rinnovo della domanda, ne era stato poi, a semplice domanda, reinserito, ed era stato attinto dalla Graduatoria per insegnare diritto ed economia in diversi anni. Era stato inoltre nominato in virtù dell’abilitazione conseguita, per più di una volta, Presidente di Commissione all’esame di maturità ed ammesso, senza alcuna riserva, al concorso del 2018, riservato agli abilitati, ricoprendo la posizione n. 15.

L’avvocato Claudio Di Cesare

Con una certosina ricostruzione della vicenda fattuale e giuridica, la Relatrice, dr.ssa Anna Maria Tracanna, in 12 pagine di sentenza, mostrava l’illegittimità dell’appello proposto dal Ministero, evidenziando in particolare che era stata la stessa amministrazione fino al maggio 2021 (anno in cui depennava il docente dalle GaE) a considerare l’insegnante legittimamente abilitato mediante comportamenti univoci, tanto più che i docenti di religione di lì a poco (con la legge 186/2003) avrebbero visto riconosciuto anche loro, al pari delle altre discipline, un proprio statuto giudico, con la previsione di posti di ruolo, in ossequio alla direttiva comunitaria CE/1999/70, il cui accordo quadro dichiarava l’illegittimità della reiterazione di contratti a termine oltre 36 mesi. Ciò che avrebbe indotto il Ministero stesso a considerare il docente legittimamente ammesso al Corso abilitante e quindi abilitato in diritto ed economia.  

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