Abruzzo – Sono numerose le Faq poste al Governo e pubblicate sul sito ufficiale, e tra quelle più gettonate, oltre a quella inerente lo spostamento verso le seconde case, c’è la questione relativa allo svolgimento delle attività sportive.
In base all’interpretazione dell’ultimo DPCM pubblicata tra le Faq del sito del Governo, è consentita l’attività sportiva in un comune diverso, nel caso in cui quel tipo di attività non si possa svolgere nel proprio, più precisamente “è consentito per le zone arancioni e gialla recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”.
Nello specifico degli spostamenti per le zone arancione e gialle “è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone”.