Ultima parte
Con un titolo assai espressivo: «Calcoli addomesticati sulla riforma fondiaria. L’ANSA si preoccupa per i destini delle grandi famiglie della nobiltà romana colpite dalla riforma», il quotidiano del partito socialista mise in discussione ciò che era stato trasmesso dall’agenzia, ripetendo: «Riportiamo integralmente un comunicato ieri diramato dall’agenzia ANSA in merito alla ripartizione dello scorporo in base alla legge stralcio: Le grandi famiglie della nobiltà romana, secondo la legge stralcio, saranno tra le più colpite dalla riforma in quanto dovranno dare dal 20 all’80% della loro proprietà […] Come entità di esproprio sta comunque in testa il principe Torlonia con 45 mila ettari». Il commento del giornale smentiva categoricamente le affermazioni dell’agenzia: «In secondo luogo non è assolutamente vero che i Torlonia e i Boncompagni saranno tra i più colpiti perché la riforma si accanisce ingiustamente contro la media proprietà mentre risparmia il grosso latifondo […]» (5).
In seguito, sebbene i principi romani fossero stati ormai esclusi dai possedimenti dell’agro fucense, soprattutto con il trasferimento dei terreni con la legge dell’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, gli eredi di Giovanni e Carlo Torlonia, Alessandro junior, Anna Maria e Giulia, presentarono ricorso al tribunale di Roma (6).
A questo punto, in base alle complicate situazioni di eredità, furono esposte davanti alla Corte Costituzionale una lunga serie di contrapposizioni, per giungere, dopo vari ricorsi, alla sentenza definitiva del 17 maggio 1961. Comunque, nella situazione che si andava delineando, gli eredi di Torlonia furono difesi dall’avvocato Nicolò Piccardi, che promosse una causa di riappropriazione del feudo. Di fatto, però, la «Corte d’appello di Roma» respinse la questione mettendo in luce alcune imprecisioni in cui era incorsa la difesa degli avvocati dei principi romani, nell’atto d’intervento nel quale furono indicati alcuni decreti d’illegittimità costituzionale impugnati che non figuravano nell’ordinanza e, quindi, il contrasto era stato proposto come esistente (non già in conseguenza della legge 21 ottobre 1950, n.841 cosiddetta legge stralcio, bensì con la precedente legge 12 maggio 1950 n.230). Tutto questo richiamò ancora un rescritto di legittimità costituzionale riferito al 30 agosto 1951, promosso dalla «Corte di Appello di Roma» nel procedimento civile tra l’Ente per la colonizzazione del territorio del Fucino e gli eredi. Naturalmente, nella nuova disputa fu trascinato anche il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Di conseguenza, si scatenò ancora un’accanita battaglia legale tra gli avvocati Leopoldo Piccardi e Nicolò Rosario, per i principi Torlonia e l’avvocato Guido Astuti per l’Ente territoriale del Fucino.
Il dibattito giuridico si mosse, come previsto, su questioni di effetti retroattivi, presentando due vecchi testamenti di Alessandro e Anna Maria Torlonia (26 agosto 1884 e 21 maggio 1901); anche se risultò, dal carteggio esibito, che i tre eredi già dal 15 novembre del 1949 erano stati considerati come soggetti da sottoporre a esproprio. In sede processuale, i loro difensori affermarono con decisione l’incompatibilità dell’art. 4 della legge del 21 ottobre 1950, ostentando i principi generali del diritto comune relativi alla «retroattività della condizione». Ed ancora, un’ennesima contrapposizione sorse dalla censura mossa dai Torlonia alla sentenza del tribunale di Roma. In realtà, i principi romani sostennero ancora una volta l’incostituzionalità dei decreti di esproprio che avevano colpito beni obiettivamente «non espropriabili», come, per esempio gli immobili urbani, le installazioni industriali, gli impianti ferroviari, gli immobili posti fuori dell’ambito territoriale stabilito, ecc. Insomma, per gli avvocati di Torlonia, la legge «stralcio» non aveva rispettato affatto la condizione giuridica dei beni del principe al momento dell’entrata in vigore: «identificando al luogo di cinque, quattro soggetti passivi dell’espropriazione» con la conseguenza di ricomprendere illegittimamente nell’espropriazione circa 650 ettari di terreno. Secondo loro, invece, occorreva prendere atto dei patrimoni separati tra Alessandro Torlonia e quelli di Anna Maria, come eredità giacenti. Da elementi emersi nel corso del dibattimento, i difensori di Torlonia affermarono che l’ente aveva violato: «i limiti posti dalla legge di delegazione, procedendo all’espropriazione di Giulia Torlonia per 25/144 dell’agro fucense, di Anna Maria e di Alessandro altrettante quote pari a 69/144, che risultavano eredi del patrimonio destinato al nascituro dei defunti Alessandro e Anna Maria. Secondo le tesi degli avvocati, si sarebbe dovuto procedere all’esproprio tenendo distinti i 44/144 di Anna Maria dai 15/144 provenienti dall’eredità di Alessandro». Durante il corso processuale, furono rivendicati anche i fabbricati dell’amministrazione situati in Piazza Torlonia di Avezzano; quelli dell’ex cantiere Incile, oltre al vecchio emissario, alle centrali idroelettriche di Capistrello e Canistro e tutte le linee telefoniche ed elettriche.
La Corte Costituzionale, di fronte ai numerosi cavilli e alle dure contrapposizioni dei Torlonia respinse gli emendamenti con queste parole: «L’azione espropriatrice dissolverebbe qual complesso aziendale unitario, riconducendo i terreni allo loro unità catastale e predisponendo così le condizioni per la costituzione della piccola proprietà coltivatrice, punto d’arrivo della riforma fondiaria» (7).
Sul piano pratico, dopo l’emissione della sentenza, la questione del Fucino creò ancora diverse difficoltà e polemiche, tanto è vero che l’Ente Fucino «si ritrovava con due classici problemi da affrontare: la parcellizzazione fondiaria e il sovrappopolamento» (considerando che ben 66.316 residenti degli ex comuni ripuari erano dediti all’agricoltura).
Occorreva risolvere assolutamente le soluzioni prospettate dal «decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951», che aveva costituito l’Ente per la colonizzazione della Maremma e del territorio del Fucino, tenendo presente ancora la data del maggio 1951, quando furono pubblicati i piani di espropriazione delle terre e con altri decreti del presidente della repubblica (Einaudi) si ordinò all’Ente stesso di occupare i terreni dell’alveo. Così, alla data del 31 ottobre 1951 «nei coltivatori del Fucino si estingueva la qualità di affittuari perpetui in rapporto con la proprietà privata, accendendosi dal I° novembre successivo quella di temporanei affittuari dell’Ente Maremma-Fucino, in attesa dell’assegnazione dei terreni di proprietà», quando ancora per Luco dei Marsi e Trasacco la decisione di assegnazione era pendente «in merito alla relativa contestazione col proprietario» (eredi di Torlonia) (8).
Non stupisce, pertanto, di costatare nei ricordi di Loreto Gigli parole di amara verità. Lo scrittore originario di Ortucchio, descrive l’emigrazione forzosa di ben trecento famiglie marsicane in Maremma, in quanto, dopo la riforma del 1951 erano rimasti esclusi dalle assegnazioni nel territorio fucense molti agricoltori (9).
NOTE
- Avanti! – Nuova serie – N.257, Mercoledì 31 ottobre 1951, p.2.
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, giovedì, 29 novembre 1951, Parte prima, Gazzetta Ufficiale, 2 ottobre 1952, n.1300: «nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo – Anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna maria Torlonia in Borghese fu Alessandro – di Anna Maria e di Giulia, Torlonia fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Trasacco (provincia de L’Aquila)». Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, N.275, p.3726. Ricorso dei Torlonia alla Commissione Censuaria centrale, Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n.1224. Trasferimento in proprietà all’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia fu Carlo, in comune di Roma (Giovedì, 29 novembre 1951), Parte prima, (2 ottobre 1952, n.1300).
- Gazzetta Ufficiale n. 124 del 20 maggio 1961, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, Sentenza n.25 12-17 maggio 1961.
- C.felice, cit., pp. 671-672; A.Pizzuti, cit., p.121.
- L.Gigli, I pionieri della Maremma. Storia recente di Capalbio, Pitigliano, Laurum, 2009. Il libro è stato presentato il 21 febbraio 2019 nella sala consiliare del comune di Ortucchio.
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