Sante Marie – Il Presidente Marsilio, nel pomeriggio di ieri, ha firmato una nuova ordinanza, la n. 15/2021, con la quale dispone che alcuni comuni d’Abruzzo siano in zona rossa. Tra questi c’è anche il Comune di Sante Marie dove l’indice Rt ha superato la soglia prevista dalla normativa vigente.
Quindi, a partire da lunedì 15 marzo, secondo la normativa relativa alle zone rosse, andranno rispettate ulteriori restrizioni:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli sposta- menti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
- sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.