Avezzano – Una storia cominciata due anni or sono, quando un prof. di meccanica, residente a Capistrello, presenta al MIUR domanda di mobilità dalla provincia di Pescara a quella dell’Aquila, per occupare un posto al Majorana di Avezzano, ma non ottiene il trasferimento. Il posto cui aspirava, infatti, viene assegnato ad altro docente perché il suo punteggio in graduatoria è troppo basso, mancando l’attribuzione dei punti relativi al servizio pre-ruolo svolto presso un istituto scolastico superiore di Roma.
Il docente, per il tramite degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL SCUOLA, propone ricorso alla sezione lavoro del Tribunale dell’Aquila al fine di rivendicare, in primis, il punteggio non attribuito.
Il Giudice del capoluogo abruzzese – in linea con la giurisprudenza prevalente – pubblica in questi giorni la sentenza n. 208, con cui stabilisce l’identica valenza dei servizi svolti negli istituti scolastici statali con quelli della paritaria, in quanto l’ingresso nell’ordinamento giuridico della legge n. 62/2000 (c.d. “legge per la parità scolastica”) ha comportato l’istituzione di un sistema nazionale dell’istruzione binario, costituito dalle scuole statali e da quelle paritarie (ex “parificate” e “pareggiate” ovvero legalmente riconosciute).
Con ampie motivazioni, il Tribunale osserva che le scuole non statali, per ottenere la certificazione della “parità” dal Ministero dell’Istruzione devono garantire il rispetto di rigorosi standard che ne assimilano il livello a quello dell’offerta statale. Di conseguenza – si legge nella sentenza – le disposizioni del CCNI sulla mobilità del personale scolastico 2019-2020 che non prevedono il riconoscimento del punteggio per gli anni di servizio svolto nella paritaria devono essere disapplicate, essendo incoerenti con la normativa sulla parità scolastica.
Il Giudice ha ordinato al Ministero, quindi, di rettificare la graduatoria tenendo conto del maggior punteggio spettante al ricorrente e di disporre l’assegnazione definitiva della sede scolastica in base al punteggio rettificato.
La pronuncia giudiziale stabilisce, altresì, che gli anni della paritaria devono essere computati ai fini della ricostruzione di carriera, il che comporterà l’anticipazione del passaggio ad una fascia stipendiale superiore, con il sensibile aumento della retribuzione.
Per l’avvocato Salvatore Braghini della CISL SCUOLA, “non è più tollerabile la discriminazione tra scuole statali e paritarie, la sentenza rende giustizia alle tante scuole paritarie che integrano il servizio pubblico dell’istruzione, rispondendo ad esigenze di uguaglianza e parità di trattamento tra insegnamenti, nella direzione di una sostanziale armonizzazione del sistema normativo”.