Lo prevede la direttiva inviata dal Viminale ai prefetti, chi viola la quarantena rischia carcere. L’ ipotesi è di un delitto colposo contro la salute pubblica.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), «salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica».
Disposizioni per chi entra in Abruzzo
Il vice Presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente , ha emanato l’Ordinanza n. 2 del 08/03/2020 (vedi allegato) per il contenimento del diffondersi del virus COVID 19 sul territorio regionale. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data di oggi, 8 marzo 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena , Parma , Piacenza , Reggio Emilia , Rimini , Pesaro e Urbino , Alessandria , Asti , Novara , Verbano- Cusio-Ossola , Vercelli , Padova , Treviso , Venezia , hanno l’obbligo:
di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio sanitario competente e , per i non residenti in Abruzzo, la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica dela servizio sanitario territorialmente competente ai seguenti recapiti:
al numero dell’Emergenza 118 per l’Asl 1 Avezzano-Sulmona -L’Aquila ;
al numero verde 800860146 per l’Asl 2 Lanciano-Vasto- Chieti ;
al numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per la Asl 3 Pescara;
al numero verde 800 090 147 per l’ asl 4 Teramo;
Hanno l’obbligo inoltre di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario , mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi bisogna avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’ operatore di sanità pubblica territorialmente competente.
La mancata osservata dell’ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato). K.S. 200308