Regione. “Introdurre nella nostra regione la possibilità per i ragazzi di poter svolgere il servizio civile nel campo dell’agricoltura e più in generale nella tutela dell’ambiente” è lo scopo della proposta di legge presentata dal Consigliere regionale Leandro Bracco.
I tragici eventi sismici di questi mesi che hanno martoriato l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria e il Lazio hanno fatto riscoprire, purtroppo a causa di motivazioni negative, la bellezza e la varietà di un territorio al cui interno non si contano piccoli borghi e luoghi dove il tempo si è fermato e in cui vengono tramandate le tradizioni più antiche. “Questo progetto di legge – spiega Bracco – vuole impegnare i giovani che scelgono di effettuare il servizio civile nella scoperta delle antiche tradizioni contadine dei nostri luoghi e nella tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico”.
Come noto il servizio civile nazionale è stato istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato nei suoi singoli aspetti dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
“Tali direttive hanno regolato e normato in maniera minuziosa ogni aspetto del rapporto che viene instaurato tra il volontario e lo Stato italiano – aggiunge il Consigliere di Sinistra italiana – a partire dal trattamento economico, dalla definizione del progetto che ogni singolo volontario andrà a effettuare e dagli enti che sono la colonna portante nella realizzazione del progetto che ogni giovane andrà a svolgere. Pertanto esso non si pone in alcun modo in contrasto con le norme nazionali, ma nell’ambito delle stesse vuole istituire un servizio civile regionale, dove i giovani, in attuazione dei progetti presentati dagli enti iscritti nell’apposito albo della nostra regione (istituito con delibera di Consiglio regionale n. 37/6 in data 27.06.2006 (BURA 37 Speciale del 28.01.2001)), svolgano il loro servizio alla riscoperta della tradizioni agricole abruzzesi e nella tutela del paesaggio”.
La Regione Abruzzo in tal senso è la regione italiana che presenta la più alta percentuale di superficie sottoposta a protezione ambientale. Pertanto, conclude il Consigliere Leandro Bracco “lo svolgimento pratico di tale servizio civile verrà regolato con l’emissione di un bando di concorso in cui verranno selezionati ogni anno 70 giovani per l’effettuazione dei progetti approvati la cui durata è stabilita in complessivi dodici mesi”. Il costo di questo servizio avrà un impatto sul bilancio regionale pari a complessivi €. 364.392,00 annuali cosi determinati: 433,80 euro (importo netto del compenso mensile spettante ai volontari come stabilito dalla legge nazionale) moltiplicato per i 12 mesi di durata del singolo progetto moltiplicata per 70 che è il numero dei posti assegnati con bando.
Istituzione del servizio civile regionale in agricoltura e tutela ambientale
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Abruzzo con la presente legge istituisce il servizio civile regionale in agricoltura e tutela ambientale finalizzato a diffondere tra i giovani la conoscenza delle antiche tradizioni agricole abruzzesi e il rispetto dell’ambiente e la tutela dello stesso quale patrimonio inalienabile dell’intera comunità abruzzese e nazionale.
Art. 2
(Finalità)
1. Il servizio civile regionale si prefigge la finalità:
a) di infondere nelle nuove generazioni la cultura del rispetto del patrimonio ambientale abruzzese, della sua cura e protezione;
b) di diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza delle tradizioni agricole della Regione Abruzzo quale patrimonio storico e culturale della nostra Regione;
c) di promuovere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza e di collaborazione fattiva allo sviluppo e al benessere della collettività locale e nazionale;
d) di promuovere l’educazione alla tolleranza e al senso civico al fine di combattere ogni forma di intolleranza, xenofobia e razzismo.
Art. 3
(Requisiti e condizioni per l’ammissione al servizio civile)
1. Possono partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio civile regionale i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età;
b) sono residenti in Abruzzo o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro;
c) non sono appartenenti ai corpi militari o alle forze di pubblica sicurezza;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la persona o il patrimonio, per reati concernenti la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di armi o materiali esplodenti ovvero per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
e) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.
Art. 4
(Settori di impiego dei volontari)
1. Il servizio civile si svolge nell’ambito dei seguenti settori:
a) tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale della Regione Abruzzo;
b) apprendimento delle tecniche di coltivazione, raccolta, trasformazione e produzione dei prodotti agricoli e gastronomici tipici della Regione Abruzzo;
c) studio delle tradizioni contadine abruzzesi e della transumanza quale espressione del retaggio storico della cultura abruzzese.
Art. 5
(Progetti presentati dagli enti accreditati)
1. Il servizio civile regionale viene svolto nell’ambito dei progetti presentati dagli enti regionali iscritti nell’apposito albo regionale istituito con delibera di Consiglio regionale n. 37/6 del 27.06.2006.
2. I progetti presentati dagli enti riguardano i settori individuati al precedente articolo e devono indicare:
l’oggetto del progetto, le modalità di impiego dei volontari, gli obiettivi da perseguire, i mezzi e le modalità per realizzarli, la durata del progetto e tutte le informazioni necessarie per la sua approvazione.
3. Il servizio prestato dai volontari selezionati in base alle norme deve avere una durata massima fissata inderogabilmente in dodici mesi.
Art. 6
(Funzioni della Regione in materia)
1. La Regione Abruzzo svolge le funzioni di controllo, programmazione e indirizzo e in particolare valuta ed eventualmente approva i progetti presentati dagli enti abilitati ai sensi dell’articolo precedente.
Art. 7
(Compiti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:
a) stabilisce le modalità e i tempi entro cui gli enti abilitati devono presentare i progetti previsti e disciplinati dall’articolo 5;
b) fissa i criteri da utilizzare per la valutazione e l’approvazione dei progetti previsti;
c) individua le modalità di verifica circa l’attuazione dei progetti approvati;
d) indice apposito bando per la selezione complessiva, negli anni 2017 e 2018, di numero 140 volontari (settanta ogni anno) da impiegare nei progetti approvati.
2. Il bando di cui alla precedente lettera d) deve indicare:
a) i requisiti e le condizioni di ammissione dei volontari ai progetti approvati, requisiti e condizioni di ammissione ulteriori rispetto a quelli già indicati all’articolo 3;
b) le modalità e i termini di presentazione della domanda per l’ammissione dei volontari alle procedure di selezione;
c) le procedure e i criteri in base ai quali vengono selezionati i volontari che hanno presentato domanda di ammissione ai progetti approvati;
d) le modalità di avvio dei volontari ammessi ai progetti approvati;
e) i diritti e gli obblighi cui devono attenersi i volontari selezionati nello svolgimento dei propri compiti;
f) l’indicazione del referente operativo responsabile del progetto.
Art. 8
(Norma di coordinamento)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di euro 364.392,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Istituzione del servizio civile regionale in agricoltura e tutela ambientale”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 e pari ad euro 364.392,00 per ciascun anno, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata, per ciascuna annualità 2017 e 2018, la seguente variazione per competenza di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente” per euro 364.392,00 del nuovo stanziamento denominato “Istituzione del servizio civile regionale in agricoltura e tutela ambientale”;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 364.392,00.
3. Per gli anni successivi al 2018, alla spesa annuale di euro 364.392,00, si provvede con legge di bilancio.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Istituzione del servizio civile regionale in agricoltura e tutela ambientale
RELAZIONE
La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di introdurre nella nostra regione la possibilità per i ragazzi di poter svolgere il servizio civile nel campo dell’agricoltura e più in generale della tutela dell’ambiente. I tragici eventi sismici di questi mesi che hanno martoriato le Marche, l’Umbria, il Lazio e in parte anche l’Abruzzo ci hanno fatto riscoprire, purtroppo a causa di motivazioni negative, la bellezza e la varietà del territorio italiano al cui interno non si contano piccoli borghi e luoghi dove il tempo si è fermato e in cui vengono tramandate le tradizioni più antiche. Questo progetto di legge vuole impegnare i giovani che scelgono di effettuare il presente servizio civile nella scoperta delle antiche tradizioni contadine dei nostri luoghi e nella tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Come noto il servizio civile nazionale è stato istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato nei suoi singoli aspetti dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Tali normative hanno regolato e normato in maniera minuziosa ogni aspetto del rapporto che viene instaurato tra il volontario e lo Stato italiano a partire dal trattamento economico, dalla definizione del progetto che ogni singolo volontario andrà a effettuare e dagli enti che sono colonna portante nella realizzazione del progetto che ogni giovane andrà a svolgere.
Ovviamente questo progetto di legge non si pone in alcun modo in contrasto con le norme nazionali, ma nell’ambito delle stesse vuole istituire un servizio civile regionale dove i giovani, in attuazione dei progetti presentati dagli enti iscritti nell’apposito albo della nostra Regione (istituito con delibera di Consiglio regionale n. 37/6 in data 27.06.2006 (BURA 37 Speciale del 28.01.2001), svolgano il loro servizio alla riscoperta della tradizioni agricole abruzzesi e nella tutela del paesaggio. Si fa presente che la Regione Abruzzo è la regione italiana che presenta la più alta percentuale di superficie sottoposta a protezione ambientale. Lo svolgimento pratico di tale servizio civile verrà regolato con l’emissione di un bando di concorso in cui verranno selezionati ogni anno 70 giovani per l’effettuazione dei progetti approvati la cui durata è stabilita in complessivi dodici mesi.
Il costo di questo servizio avrà un impatto sul bilancio regionale pari a complessivi €. 364.392,00 annuali cosi determinati: €. 433,80 (importo netto del compenso mensile spettante ai volontari come stabilito dalla legge nazionale) moltiplicato per i 12 mesi di durata del singolo servizio moltiplicata per 70 che è il numero dei posti assegnati con bando.
Questo progetto di legge è composto da 10 articoli;
– l’articolo 1 stabilisce l’oggetto;
– l’articolo 2 fissa le finalità perseguite;
– l’articolo 3 determina i requisiti e le condizioni per l’ammissione al servizio civile regionale;
– l’articolo 4 individua i settori in cui verranno impiegati i volontari;
– l’articolo 5 individua le modalità di presentazione e il contenuto che devono avere i progetti presentati dagli enti accreditati;
– l’articolo 6 indica le funzioni della Regione in materia;
– l’articolo 7 fissa i compiti della Giunta regionale in materia;
– l’articolo 8 contiene la norma di coordinamento;
– l’articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie;
– l’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore della legge.