Canistro – “Sentenza Commissione tributaria regionale conferma verdetto primo grado: “smaltimento autonomo e a proprie spese perché società di rilievo nazionale”.
Amministrazione condannata a spese legali.
Vince anche in secondo grado la Santa Croce sui tributi dei rifiuti contro il Comune di Canistro condannato anche a 5mila euro di spese legali: la società dell’imprenditore Camillo Colella non è tenuta a pagare 450mila euro complessivi relativi alle annualità 2011, 2013, 2014 e 2015, lo smaltimento dei rifiuti nello stabilimento di acque minerali e pretesi dal Comune di Canistro, avendo provveduto a smaltirli autonomamente e, a proprie spese, come rifiuti speciali.
Lo ha stabilito, con sentenza del 7 marzo scorso, la Commissione tributaria regionale, che ha respinto l’appello del Comune di Canistro che si era opposto alla sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale del gennaio 2018, già favorevole alla Santa Croce.
A renderlo noto la stessa Santa Croce Croce, a lungo concessionaria, fino alla revoca da parte della Regione Abruzzo, impugnata dallo stesso sodalizio, delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro.
La Santa Croce ha riattivato la produzione nel suo stabilimento marsicano, imbottigliando dalla sorgente “Fiuggino”, nonostante il duro contenzioso legale su molteplici fronti con lo stesso Comune di Canistro e con il suo sindaco, Angelo Di Paolo, e con la Regione.
Il sodalizio dell’imprenditore Colella ha fatto richiesta di poter tornare a imbottigliare in via provvisoria anche l’acqua della sorgente Sant’Antonio Sponga, in attesa dell’esito del nuovo bando, dopo che quello indetto a dicembre 2016, aggiudicato provvisoriamente nel marzo 2017 ad Acque minerali per l’Italia, ex Norda, è stato annullato per disimpegno della stessa Norda. Con il risultato che da oltre tre anni, la preziosa acqua finisce nel fiume Liri con un grave danno erariale già segnalato alla Corte dei Conti.
Nell’ambito di questo aspro conflitto, il Comune di Canistro aveva preteso il pagamento del tributo Tarsu per l’anno 2011, pari a 90 mila euro circa, e per il 2012, 97 mila euro, del tributo Tares per l’annualità 2013, 125 mila euro, e dei tributi Tari del 2014 e 2015, anch’essi da 125 mila euro ciascuno.
Fonti della società hanno sottolineato che il Comune ha messo in bilancio, come somme esigibili, i tributi richiesti.
La Santa Croce, assistita dall’avvocato Roberto Fasciani, del Foro di Avezzano, ha fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila sostenendo di essere “una società di livello nazionale per l’imbottigliamento e la vendita delle acque minerali”, ed obbligata pertanto al recupero dei rifiuti prodotti”, provvedendo autonomamente a smaltire a proprie spese i rifiuti avvalendosi del servizio offerto dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai).
Rifiuti che sono costituiti da imballaggi secondari e terziari, non assimilabili in nessun modo ai rifiuti urbani.
La commissione provinciale, nel gennaio 2018 ha dato ragione alla Santa Croce, sostenendo che il pagamento richiesto “farebbe raddoppiare il costo di smaltimento per la società e costituirebbe un ingiusto arricchimento per il Comune di Canistro, per un servizio non prestato”. Ha disposto pertanto l’annullamento integrale degli atti impositivi del tributi dal 2011 al 2015.
Il Comune, assistito dall’avvocato Armando Di Pietro, del foro di Avezzano, ha fatto ricorso in appello, relativamente ai tributi dal 2012 al 2015, non su quello del 2011, e ha inoltrato intanto la richiesta coattiva dei tributi, proponendo alla società un accordo transattivo. Il Comune ha anche iscritto a bilancio le somme relative alle cinque annualità di tributi, anche se non ancora riscossi e sub judice.
La società ha risposto intimando al Comune di procedere allo sgravio degli atti impositivi, alla luce delle sentenze, anche se non definitive. Ricordando infatti che il decreto legge 546 del 1992, considera “immediatamente efficaci ed esecutive”, le sentenze del giudice tributario, anche non passate in giudicato.
Ora a dare ulteriormente ragione alla Santa Croce è la sentenza della Commissione tributaria regionale.
Ad essere respinta, innanzitutto, è l’argomentazione del Comune, alla base dell’appello, secondo cui il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della sopravvenuta normativa in materia per la quale “gli imballaggi secondari possono essere assimilati ai rifiuti urbani ove fosse attivata la raccolta differenziata”, e aveva mancato di considerare che “sulle stesse superfici ove vengono prodotti rifiuti speciali si producono altresì rifiuti urbani”, e dunque, “aveva mancato di statuire sull’effettiva superficie ove, per struttura e destinazione, venivano esclusivamente prodotti rifiuti destinati al recupero”.
Argomentazioni respinte dalla Commissione tributaria regionale.
I giudici, nella sentenza, scrivono infatti che “non può esserci dubbio alcuno sulle aree destinate alla produzione dei rifiuti speciali, atteso che le stesse sono state fatte oggetto di debite comunicazioni accompagnate da probante documentazione catastale”.
E il Comune nel primo grado di giudizio non lo ha contestato.
La Commissione ha poi confermato che “l’imballaggio terziario non può essere comunque assimilato all’urbano e quello secondario lo può essere solo ove sia stata attuata la raccolta differenziata”.
La Santa Croce, a tal proposito, “ha dimostrato di aver conferito gli anzidetti imballaggi (terziari e secondari) per intero a società di smaltimento e recupero”.
Mentre, da parte sua, il Comune di Canistro “non ha invece provato di aver attuato quella raccolta differenziata atta, anche in ragione delle quantità prodotte nel cespite per cui è causa, all’assimilazione di detti rifiuti (imballaggi secondari) a quelli urbani”.
L’appello è stato respinto, e il Comune condannato a pagare le spese processuali, fissate in 5.000 euro.
Si è ora in attesa della sentenza relativa all’annualità 2012″.