Provincia – Interessante sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, Sezione Lavoro, che in questi giorni ha accolto la richiesta risarcitoria di una collaboratrice scolastica per aver subito la revoca della nomina fino al 30 giugno, disposta dal dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di Avezzano, dopo un mese e mezzo dalla stipula del contratto, a causa del rientro anticipato della titolare. La supplente si rivolgeva all’avv. Salvatore Braghini al fine di contestare la risoluzione contrattuale anticipata, sul presupposto dell’inosservanza del termine stabilito nel contratto nonché dell’assenza di una previsione nel medesimo contratto di supplenza relativamente all’ipotesi del rientro anticipato della supplenza. Domandava comunque il risarcimento del danno causato dall’impossibilità di accettare altre nomine provenienti da altri Istituti scolastici per la stessa durata (30 giugno) proprio a causa della nomina poi revocata.
La Corte, composta dai Giudici Anna Maria Tracanna, Massimo De Cesare e Fabrizio Riga, attuale Presidente della Sezione Lavoro, riteneva corretto il ragionamento del Giudice di I grado, secondo cui il rientro anticipato della collaboratrice scolastica (titolare del posto temporaneamente occupato dalla supplente) aveva fatto venir meno un apprezzabile interesse dell’Amministrazione all’utilizzazione delle prestazioni lavorative della ricorrente, con conseguente risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta di ricevere tali prestazioni. Riteneva però fondato il terzo motivo di appello, con il quale il legale censurava la sentenza per avere il Tribunale escluso l’esistenza di danni risarcibili, senza considerare che la ricorrente era stata colpevolmente indotta dal MIUR a rifiutare svariate proposte di supplenza fino al termine delle attività didattiche, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio relative ad altre proposte di nomine al 30 giugno.
Osservano, infatti, i Giudici della Corte che “E’ ragionevole, perciò, ritenere che se non fosse stata indotta ad accettare la nomina presso l’I.C. Mazzini – Fermi di Avezzano, la ricorrente avrebbe potuto ottenere altro incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche” tanto più che – aggiungono – “né il Miur, né l’istituto scolastico hanno provato (e neppure dedotto) che il conferimento di tale incarico è dipeso da causa non imputabile alla stessa Amministrazione”.
Per tale motivo i Magistrati concludono che alla ricorrente deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, il quale, era quantificato in via equitativa pari al 50% della retribuzione che la stessa avrebbe percepito dal giorno del recesso al 30 giugno (7 mensilità).
L’avvocato Braghini evidenzia che “la sentenza della Corte, nel decidere una fattispecie non infrequente nel mondo della scuola, appare di estremo equilibro, essendo riuscita nel delicato compito di districare le esigenze dell’amministrazione, di non subire l’ulteriore costo di una prestazione lavorativa non necessaria, dai diritti della lavoratrice, accordandole un equo risarcimento per il danno comunque subito, in quanto estromessa dall’impiego senza colpa alcuna”.