Provincia – Il TAR dell’Aquila, con una sentenza pubblicata in questi giorni, ha condannato l’Ufficio Scolastico provinciale dell’Aquila a rilasciare gli atti richiesti da una docente collocata fra gli idonei del concorso ordinario PNRR della scuola secondaria indetto con decreto dipartimentale del dicembre 2023. La docente è stata assistita dall’avv. Salvatore Braghini del sindacato Gilda dell’Aquila al fine di presentare ricorso al Giudice Amministrativo per acquisire gli atti negati dall’Ufficio con la motivazione di un’istanza di accesso definita solo “esplorativa” e “dubitativa”.
I legali del sindacato hanno dimostrato che la richiesta era invece fondata su un interesse dell’idonea meritevole di tutela in quanto destinata a verificare la correttezza dell’operato dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila nel valutare la posizione dell’ultima candidata immessa in ruolo quale vincitrice del concorso.
L’avv. Salvatore Braghini evidenzia che “troppo spesso le amministrazioni scolastiche scartano istanze di accesso agli atti da parte di idonei al concorso poiché non sorrette da un interesse concreto e diretto, come fossero presentate al buio. Ciò in quanto – continua il legale della Gilda – un idoneo, non essendo tra i vincitori, non si trova nemmeno inserito nella graduatoria pubblicata online, con l’impossibilità di controllare la propria posizione e, conseguentemente, di vantare un diritto di accesso ai documenti per verificare la correttezza del punteggio attribuito all’ultimo tra i vincitori”.
Nel caso in esame – come evidenziato al TAR – l’Ufficio Scolastico non ha però contestato che la docente non fosse la prima fra gli idonei e che aveva un interesse a ricevere i documenti richiesti, in quanto la docente immessa in ruolo avrebbe dovuto prendere servizio il 1.9.2024 proprio sulla cattedra vacante assegnata alla idonea in un Istituto di Scuola Superiore dell’Aquila.
Stando così le cose – ha precisato la Giudice Maria Colagrande, relatore del collegio presieduto da Germana Panzironi – a quella data tuttavia, la cattedra non veniva occupata dalla vincitrice del concorso, ma assegnata a supplenza il 15.10.2024 con contratto annuale, e solo il 18 novembre 2024, ad anno scolastico inoltrato, la vincitrice del concorso è stata assunta in ruolo e assegnata alla cattedra in questione, previo annullamento della nomina del supplente (assegnata all’idonea ricorrente al TAR) “per il venir meno della disponibilità della cattedra”.
Risulta pienamente legittima, quindi, secondo i Giudici del TAR abruzzese l’istanza di accesso agli atti, avendo la docente idonea prima esclusa “interesse allo scorrimento della graduatoria” ai sensi del bando di concorso per la surroga dei vincitori rinunciatari.
Osserva ancora il collegio giudicante che alle “rinunce” devono essere assimilate per analogia tutte le cause che impediscono ai vincitori di essere assunti.
Secondo il TAR proprio la mancata presa di servizio della vincitrice all’inizio dell’anno scolastico 2024-25 a giustificare “l’interesse sostanziale della ricorrente di coprire il posto rimasto vacante e quello strumentale a verificare in concreto se ricorrono le condizioni per procedere all’integrazione della graduatoria dei vincitori, attingendo alla platea degli idonei con più alto punteggio nella quale figura come prima avente diritto.
Conclusione: “Sussiste pertanto il collegamento diretto fra l’interesse della ricorrente ad essere assunta pertanto presuppone necessariamente e i documenti richiesti. Ne consegue che l’istanza di accesso della ricorrente non può essere considerata esplorativa, come invece affermato nel diniego”.
L’avv. Braghini evidenzia come “il sindacato Gilda si sia sempre speso per rendere più trasparenti le procedure di reclutamento e le graduatorie concorsuali in quanto – come ribadito dal TAR dell’Aquila – la partecipazione a un concorso per il conferimento di incarichi pubblici esige piena trasparenza sui dati personali dei partecipanti e degli atti del procedimento di selezione”.